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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE
Spesso, infatti, una strategia complessiva di mobbing viene posta in essere
attraverso un demansionamento del lavoratore in quanto l’attacco alla sua pro-
fessionalità è momento rilevante della svalutazione della sua personalità morale,
della sua dignità e della sua considerazione nella comunità rappresentata dal-
l’ambiente di lavoro.
Tuttavia, dal confronto delle due fattispecie del demansionamento e del
mobbing emergono con evidenza i tratti che le differenziano; la prima costituisce
inadempimento di uno specifico e tipico obbligo imposto all’imprenditore
dall’art. 2103 c.c. obbligo che, mutatis mutandis, grava anche sul datore di lavoro
pubblico e che viene violato in ogni occasione di attribuzione al lavoratore di
mansioni inferiori, da un punto di vista qualitativo o quantitativo. Le condotte
rilevano oggettivamente e non è richiesto alcun animus nocendi in capo al datore
di lavoro.
Ciò che invece segnala la fattispecie del mobbing non può essere un sempli-
ce atto di dequalificazione o di discriminazione compiuto dal datore di lavoro a
danno del sottoposto; il comportamento “mobbizzante” assorbe la singola
dequalificazione o discriminazione, a volte le presuppone, ma, comunque, la
supera involgendo anche altri fatti, leciti o illeciti, reiterati nel tempo e sintetiz-
zati da un’unica direzione persecutoria .
(15)
Sia nel caso di violazione dell’art. 2103 c.c. - cioè nella violazione di
un’obbligazione di fare del datore di lavoro corrispondente al diritto del lavo-
ratore a rendere con pienezza ed effettività la mansione per la quale è stato
assunto o quella successivamente acquisita - che nel caso di violazione dell’art.
2087 c.c. per effetto di comportamenti mobbizzanti - implicante violazione
dell’obbligazione datoriale di fare, inteso come prevenzione ed impedimento
della sottoposizione del lavoratore a vessazioni persecutorie- si versa in ipo-
tesi di inadempimento del datore di lavoro attinente ad obbligazioni contrat-
tuali, assoggettate al regime di responsabilità per inadempimento di cui all’art.
1218 c.c. .
(16)
(15)- Cass, sez. lav., 20 marzo 2009, n. 6907, ined.
(16)- L’art. 1218 c.c. recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto
al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
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