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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
                            ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE


                  Spesso, infatti, una strategia complessiva di mobbing viene posta in essere
             attraverso un demansionamento del lavoratore in quanto l’attacco alla sua pro-
             fessionalità è momento rilevante della svalutazione della sua personalità morale,
             della sua dignità e della sua considerazione nella comunità rappresentata dal-
             l’ambiente di lavoro.
                  Tuttavia, dal confronto delle due fattispecie del demansionamento e del
             mobbing emergono con evidenza i tratti che le differenziano; la prima costituisce
             inadempimento  di  uno  specifico  e  tipico  obbligo  imposto  all’imprenditore
             dall’art. 2103 c.c. obbligo che, mutatis mutandis, grava anche sul datore di lavoro
             pubblico e che viene violato in ogni occasione di attribuzione al lavoratore di
             mansioni inferiori, da un punto di vista qualitativo o quantitativo. Le condotte
             rilevano oggettivamente e non è richiesto alcun animus nocendi in capo al datore
             di lavoro.
                  Ciò che invece segnala la fattispecie del mobbing non può essere un sempli-
             ce atto di dequalificazione o di discriminazione compiuto dal datore di lavoro a
             danno  del  sottoposto;  il  comportamento  “mobbizzante”  assorbe  la  singola
             dequalificazione o discriminazione, a volte le presuppone, ma, comunque, la
             supera involgendo anche altri fatti, leciti o illeciti, reiterati nel tempo e sintetiz-
             zati da un’unica direzione persecutoria .
                                                  (15)
                  Sia  nel  caso  di  violazione  dell’art.  2103  c.c.  -  cioè  nella  violazione  di
             un’obbligazione di fare del datore di lavoro corrispondente al diritto del lavo-
             ratore a rendere con pienezza ed effettività la mansione per la quale è stato
             assunto o quella successivamente acquisita - che nel caso di violazione dell’art.
             2087 c.c. per effetto di comportamenti mobbizzanti - implicante violazione
             dell’obbligazione datoriale di fare, inteso come prevenzione ed impedimento
             della sottoposizione del lavoratore a vessazioni persecutorie- si versa in ipo-
             tesi di inadempimento del datore di lavoro attinente ad obbligazioni contrat-
             tuali, assoggettate al regime di responsabilità per inadempimento di cui all’art.
             1218 c.c. .
                     (16)

             (15)- Cass, sez. lav., 20 marzo 2009, n. 6907, ined.
             (16)- L’art. 1218 c.c. recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto
                  al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato
                  da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

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