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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs.
               n. 165 del 2001, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
               nistrativo le controversie, attinenti al rapporto di lavoro del personale militare,
               nel cui ambito rientrano anche le domande di risarcimento danni, derivanti
               dall’adozione da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro di atti ammini-
               strativi e non meri comportamenti, riconducibili alla fattispecie giuridica del
               cosiddetto mobbing. Ha poi ribadito che “Ai fini della configurabilità della con-
               dotta lesiva posta in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore nel-
               l’ambiente di lavoro, idonea a fondare il diritto al risarcimento del danno dalla
               stessa derivante, deve quindi emergere, in sede processuale, la molteplicità di
               comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati
               singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico
               e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l’evento lesivo della
               salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del
               datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del
               lavoratore e la sussistenza del disegno o dell’intento persecutorio, da ravvisarsi
               in ipotesi di comportamenti materiali o di provvedimenti contraddistinti da
               finalità di volontaria e organica vessazione nonché discriminazione, con con-
               notazione emulativa e pretestuosa, indipendentemente dalla violazione di spe-
               cifici obblighi contrattuali - identificabile quale elemento soggettivo della fat-
               tispecie illecita”.
                    In precedenti occasioni , lo stesso giudice amministrativo, in tema di lavo-
                                           (7)
                   cita condotta tenuta dal datore di lavoro e consistita in reiterati atti e fatti gravemente
                   vessatori di molteplici diritti del dipendente, nonché della sua persona e della dignità
                   e onorabilità.
                   Il giudice adito ha parzialmente accolto il ricorso ritenendo che gli elementi costitutivi
                   dell’asserito mobbing potessero ritenersi provati in quanto gli episodi denunciati dal
                   ricorrente erano abbastanza numerosi, sistematici e prolungati nel tempo tanto da far
                   ritenere, “secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecu-
                   torio e discriminatorio nei confronti del singolo dal complesso delle condotte poste
                   in essere sul luogo di lavoro” ben oltre l’esistenza di una semplice conflittualità sul
                   posto di lavoro.
               (7) - Tar Lazio, I bis, 29 0ttobre 2014, n. 11882, in quotidianogiuridico.it.
                   Il ricorrente, in qualità di Maresciallo di 1^ Classe, ritenendo di essere stato oggetto
                   di una serie di condotte vessatorie e lesive della propria integrità psico-fisica, aveva

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