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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE
nei a dimostrare l’esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o esclu-
dente in suo danno.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, va accertata la
presenza di una pluralità di elementi costitutivi, offerti:
a)dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio,
illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico
e prolungato contro il dipendente, secondo un disegno vessatorio;
b)dall’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente;
c)dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico
e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore;
d)dalla prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
La sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall’accer-
tamento di specifiche finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio
l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimen-
ti e comportamenti, o anche in una sequenza inframmezzata di provvedimenti
e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione
o emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è
inserito, che sono imprescindibili ai fini dell’enucleazione del mobbing .
(5)
Di recente, il giudice amministrativo , dopo aver ricordato come, ai sensi
(6)
(5) - Cons. st., III, 14 maggio 2015, n. 2412, in iusexplorer.it.
Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, aveva impugnato il decreto con cui il
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza gli aveva inflitto la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi, assumendo, tra le altre
doglianze, che la sanzione disciplinare inflittagli fosse il risultato di una “azione di
mobbing e/o di bossing posta in essere dai superiori del ricorrente nei confronti dello
stesso”.
Il G.A. ha respinto il ricorso assumendo in relazione al predetto motivo di ricorso che
nella fattispecie esaminata mancasse la prova dell’elemento soggettivo nei riferiti
comportamenti vessatori dei superiori gerarchici, mentre la circostanza che fossero
anche state irrogate altre sanzioni disciplinari per episodi poco rilevanti non assumeva
una valenza decisiva, soprattutto tenendo presente il contesto di particolare rigore che
caratterizza lo svolgimento del rapporto di impiego in ambiente militare.
(6) - TAR Campania Napoli, VII, 9 febbraio 2017, n. 819, in leggiditalia.it.
Il ricorrente, assistente di polizia penitenziaria, si era rivolto al giudice per chiedere
l’accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’ille-
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