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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               confondere una generica forma di disagio o un conflitto fisiologico nella dialet-
               tica tra datore e prestatore di lavoro con il fenomeno del mobbing; questo va infatti
               distinto dalle ordinarie controversie che si verificano quotidianamente in ambi-
               to lavorativo. Tali situazioni conflittuali non costituiscono mobbing in quanto si
               tratta di eventi isolati; il mobbing è viceversa un fenomeno patologico a se stante
               e corrisponde ad una condizione di lavoro nella quale l’individuo, o una plura-
               lità di persone, provocano, intenzionalmente e prolungatamente, un’azione per-
               secutoria in danno di un’altra persona.
                    Da un punto di vista etimologico, com’è noto, il termine mobbing ha origine
               da una locuzione latina, mobile vulnus, che significa “il movimento della gentaglia,
               il  fuoco  plebeo”,  infatti,  il  sostantivo  inglese  mob  indica  “folla,  moltitudine
               disordinata, tumultuante, violenta, ecc…” e il verbo to mob indica “attaccare,
               assalire, malmenare, aggredire”. L’aggiunta del suffisso -ing, operata dall’etologo
               Konrad Lorenz, indica un tipo di comportamento animale, che si realizza quan-
               do un gruppo di piccoli uccelli attacca e allontana un uccello più grande dal
               proprio territorio .
                                (1)
                    Nella perdurante assenza di una normativa nazionale che definisca il mob-
               bing, risulta ormai acquisita nella realtà giuridica la nozione del fenomeno quale
               reiterato comportamento vessatorio consistente in una pluralità di atti o fatti, a
               volte illeciti ma anche eventualmente di per sé leciti, che vengono compiuti, in
               danno di un lavoratore, dai superiori gerarchici (cosiddetto mobbing verticale) o
               dai colleghi (cosiddetto mobbing orizzontale) o anche dai sottoposti di quello
               (cosiddetto mobbing ascendente), all’interno del luogo di lavoro.

               (1) - La bibliografia sul mobbing è molto vasta; si richiamano di seguito solo alcuni contributi:
                   EGE, Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Milano, 2016;
                   GUGLIELMI, Mobbing (Farsi un’idea), Bologna, 2015;
                   BERRUTI, BESSI, Mobbing, onere di allegazione e prova del danno, Milano, 2015;
                   STAIANO, Mobbing responsabilità e tutele processuali, Bologna, 2014;
                   EGE, Mobbing. Conoscerlo per vincerlo; Milano, 2013;
                   MONTERSARCHIO, Non si configura il mobbing se il clima di conflitto sul posto di lavoro è causato da pro-
                   blemi caratteriali del dipendente, NUOVA GIUR. CIV., 2009, 11, 11113;
                   SORRENTINO, La responsabilità civile del datore di lavoro per danni da mobbing, in RESP. CIV., 2006, 12;
                   BUFFA, CASSANO, Il danno esistenziale nel rapporto di lavoro, Torino 2005;
                   BUFFA, CASSANO, STAIANO, Il risarcimento del danno del lavoratore dopo le Sezioni Unite, Rimini 2009;
                   in ultimo mi sia consentito, GENTILE, Il Mobbing Problemi e casi pratici nel lavoro pubblico, Milano, 2009.

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