Page 121 - Rassegna 2017-2
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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
                            ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE


             ro pubblico in ambito militare, aveva avuto modo di chiarire come non si possa
             configurare il mobbing laddove sussista una ragionevole ed alternativa spiegazio-
             ne al comportamento del datore di lavoro, quando cioè tale comportamento sia
             dettato da circostanze oggettive; ai fini della qualificazione della fattispecie del
             mobbing è necessaria la prova dell’esistenza di un disegno persecutorio del supe-
             riore gerarchico, ravvisabile in comportamenti materiali o provvedimenti fina-
             lizzati alla volontaria ed organica vessazione nonché discriminazione, con con-
             notazione emulativa e pretestuosa.
                  In particolare, in una vicenda concernente la domanda di un militare ten-
             dente ad ottenere il risarcimento dei danni da demansionamento, dequalifica-
             zione e mobbing, il giudice amministrativo ha affermato che in ambito militare è
             normale il trasferimento d’autorità di un militare da un reparto ad un altro in
             ragione delle mutevoli esigenze della forza armata di appartenenza.

                 chiesto l’accertamento del suo diritto al risarcimento del danno biologico, non patri-
                 moniale e professionale.
                 Il giudice adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione nella
                 misura in cui si contestavano unicamente i comportamenti del superiore gerarchico
                 ed, in parte, lo ha respinto perché nel merito infondato.
                 Sull’inammissibilità il Tar adito ha affermato che la giurisdizione del G.A. sul risarci-
                 mento del danno, anche biologico, derivante da mobbing sussiste nella misura stret-
                 tamente riconducibile ad un contesto di specifiche inadempienze agli obblighi del
                 datore  di  lavoro;  dette  inadempienze  possono  ravvisarsi  anche  in  comportamenti
                 omissivi, contraddittori o dilatori dell’Amministrazione, ovvero in atti posti in essere
                 in violazione di norme, sulle quali non sussistano incertezze interpretative, o ancora
                 nella reiterazione di atti, anche affetti da mere irregolarità formali, ma dal cui insieme
                 emerga  una  grave  alterazione  del  rapporto  sinallagmatico,  tale  da  determinare  un
                 danno all’immagine professionale e alla salute del dipendente.
                 Nella specie, a dire del giudice, non si prospettavano delle violazioni di precisi obbli-
                 ghi  di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  del  ricorrente  poste  a  carico
                 dell’Amministrazione intimata quale datore di lavoro pubblico.
                 Quanto all’infondatezza della domanda, il giudice ha ritenuto che nella fattispecie esa-
                 minata il disegno organico persecutorio non risultasse sussistente né tantomeno pro-
                 vato poiché i provvedimenti adottati dall’amministrazione della Difesa, come riferiti
                 dal ricorrente, non rivestivano quei caratteri di continuità, uniformità e carenza di
                 spiegazione alternativa, che sono necessari per identificare una condotta datoriale cor-
                 rispondente alla figura del mobbing.

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