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IL DEMANSIONAMENTO, LA DEQUALIFICAZIONE E IL MOBBING
ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’AMBITO MILITARE
ro pubblico in ambito militare, aveva avuto modo di chiarire come non si possa
configurare il mobbing laddove sussista una ragionevole ed alternativa spiegazio-
ne al comportamento del datore di lavoro, quando cioè tale comportamento sia
dettato da circostanze oggettive; ai fini della qualificazione della fattispecie del
mobbing è necessaria la prova dell’esistenza di un disegno persecutorio del supe-
riore gerarchico, ravvisabile in comportamenti materiali o provvedimenti fina-
lizzati alla volontaria ed organica vessazione nonché discriminazione, con con-
notazione emulativa e pretestuosa.
In particolare, in una vicenda concernente la domanda di un militare ten-
dente ad ottenere il risarcimento dei danni da demansionamento, dequalifica-
zione e mobbing, il giudice amministrativo ha affermato che in ambito militare è
normale il trasferimento d’autorità di un militare da un reparto ad un altro in
ragione delle mutevoli esigenze della forza armata di appartenenza.
chiesto l’accertamento del suo diritto al risarcimento del danno biologico, non patri-
moniale e professionale.
Il giudice adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione nella
misura in cui si contestavano unicamente i comportamenti del superiore gerarchico
ed, in parte, lo ha respinto perché nel merito infondato.
Sull’inammissibilità il Tar adito ha affermato che la giurisdizione del G.A. sul risarci-
mento del danno, anche biologico, derivante da mobbing sussiste nella misura stret-
tamente riconducibile ad un contesto di specifiche inadempienze agli obblighi del
datore di lavoro; dette inadempienze possono ravvisarsi anche in comportamenti
omissivi, contraddittori o dilatori dell’Amministrazione, ovvero in atti posti in essere
in violazione di norme, sulle quali non sussistano incertezze interpretative, o ancora
nella reiterazione di atti, anche affetti da mere irregolarità formali, ma dal cui insieme
emerga una grave alterazione del rapporto sinallagmatico, tale da determinare un
danno all’immagine professionale e alla salute del dipendente.
Nella specie, a dire del giudice, non si prospettavano delle violazioni di precisi obbli-
ghi di tutela delle condizioni di lavoro del ricorrente poste a carico
dell’Amministrazione intimata quale datore di lavoro pubblico.
Quanto all’infondatezza della domanda, il giudice ha ritenuto che nella fattispecie esa-
minata il disegno organico persecutorio non risultasse sussistente né tantomeno pro-
vato poiché i provvedimenti adottati dall’amministrazione della Difesa, come riferiti
dal ricorrente, non rivestivano quei caratteri di continuità, uniformità e carenza di
spiegazione alternativa, che sono necessari per identificare una condotta datoriale cor-
rispondente alla figura del mobbing.
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