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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE


                  Anche per il danno all’immagine, al pari di quanto evidenziato in tema di
             danno da tangente, la valutazione da parte del giudice contabile finisce dunque
             con l’essere ancorata a parametri spesso equitativi, ma non arbitrari: di regola
             vengono valorizzati l’oggettiva gravità del fatto, le modalità di realizzazione del-
             l’illecito , la reiterazione della condotta, l’entità dell’arricchimento, l’eventuale
                    (53)
             effetto emulativo suscitato dal fatto, il grado di diffusività dell’episodio nell’am-
             bito della collettività , il deterioramento della qualità della vita dei cittadini. Un
                                (54)
             notevole peso assume anche il ruolo e la qualifica dell’autore dell’illecito.
                  Tali parametri restano basilari anche dopo l’introduzione del comma 1-
             sexies nel corpo dell’art. 1, l. n. 20 del 1994 ad opera della legge n.190 del 2012:
             “Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministra-
             zione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione
             accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
             della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal
             dipendente”.
                  Tale presunzione può essere vinta utilizzando anche i suddetti parametri
             equitativi.
                  Va poi rimarcato che molto spesso la contestazione del danno all’immagi-
             ne della P.A. da parte della magistratura contabile raggiunge importi ben supe-
             riori a quelli del danno patrimoniale in senso stretto.


                  le rinvenuto da un soggetto terzo e da questi consegnatoli, se ne appropriava e - per assicu-
                  rarsene il profitto e l’impunità - ometteva indebitamente di redigere il verbale di rinvenimen-
                  to e consegna alla forza pubblica.
                  V. anche id., sez. giur. Lombardia, 14 marzo 2014 n. 47, relativa ad assoluzione per preteso
                  danno erariale da “taglio di capelli” durante orario di servizio di un Carabiniere.
             (53)- Sulla rilevanza delle modalità di realizzazione del fatto v. Corte dei Conti, sez. I, 7 marzo
                  1994, n. 55, in Riv. Corte Conti, 1994, f. 2, 58; id., sez. II, 27 aprile 1994, n. 114, in Riv. Corte
                  Conti, 1994, f. 2, 102 e in Riv. amm. rep. it., 1994, 1213 con nota di ARRIGONI; id., sez. I app.,
                  3 ottobre 2003, n. 340/A, in www.amcorteconti.it.
             (54)- Sui vari parametri utilizzati dalla giurisprudenza, cfr. da ultimo Corte dei Conti, sez. giur.
                  Lombardia, 3 marzo 2003 n. 307, in Riv. Corte Conti, 2003, 198. Sulla rilevanza della divulga-
                  zione giornalistica v. Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, 22 aprile 1998 n. 155, in Riv. Corte
                  Conti, 1998, f. 4, 172; id., sez. I, 30 ottobre 1998 n. 4, Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte,
                  13 novembre 2003 n. 1856, in www.giurisprudenza.it., ha però chiarito che non può esservi
                  danno all’immagine qualora la notizia dell’illecito sia stata divulgata agli organi di stampa
                  dalla stessa amministrazione danneggiata.

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