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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In ordine alla prova di tale danno arrecato al peculiare bene immateriale,
a fronte di un indirizzo più restrittivo tendente ad ammetterne la sussistenza
solo ove si dimostri l’erogazione di spese (es. promozionali), da parte della P.A.,
per il ripristino dei beni immateriali della stima e reputazione
dell’Amministrazione , si contrappone un altro più condivisibile indirizzo, che
(50)
affonda le sue radici nell’approccio prevalentemente sanzionatorio al giudizio
contabile, e che richiede un mero accertamento della lesione dell’immagine
dell’ente inteso come valore in sé, in quale può subire un offuscamento nella
collettività, nazionale o internazionale, a seguito di condotte illecite di suoi
dipendenti e, come tale, richiede un ripristino e non una riparazione. Tale
secondo approccio non dà dunque rilevanza agli eventuali costi di ripristino del-
l’immagine sopportati dalla P.A. , né ad eventuali lesioni da perdita di chance
(51)
(sviamento di clientela, allontanamento di investitori dalla P.A. etc.).
Fatti “minori” di modesto impatto mediatico e oggettivamente non lesivi
di una immagine affermata e blasonata, quale quelle delle FF.AA. e dell’Arma
dei Carabinieri in particolare, hanno portato spesso a rigettare domande in tal
senso formulate dalla Procura contabile .
(52)
(50)- Per la tesi secondo cui il P.M. contabile ha l’onere di provare la sussistenza del danno che, nel caso
del danno all’immagine, va dimostrato mediante le spese effettivamente erogate o programmate
per il suo ristoro, v. Corte dei Conti, sez. riun., 28 maggio 1999, n. 16/QM, in Riv. Corte Conti,
1999, f. 3, 76 e in Dir. proc. amm., 2000, 907, con nota di VENTURINI; id., sez. giur. Lombardia, 9
febbraio 2001, n. 88, in Riv. Corte Conti, 2001, f. 1, 161; id., sez. I, 17 settembre 2001, n. 266/A,
in Riv. Corte Conti, 2001, f. 5, 62; id., sez. app., 5 marzo 2002, n. 63; id., sez. app., 6 marzo 2002,
n. 69; id., sez. I, 8 luglio 2002, n. 215, in Foro amm. C.d.S., 2002, 1883; id., sez. I, 13 agosto 2002,
n. 289/A, in Riv. Corte Conti, 2002, f. 4, 155; id., sez. I, 12 febbraio 2003, n. 56, in Panorama giuridico,
2003, n. 1/2, 40. V. anche Cass., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 744, in Giust. civ. Mass., 1999, 2145;
id., sez. un., 4 aprile 1998, n. 98, in Foro it., 2000, I, 2790, con nota di LORELLI.
(51)- Sulla irrilevanza degli eventuali costi di ripristino dell’immagine sopportati dalla P.A. e sulla
conseguente valutazione equitativa del danno all’immagine v. C. conti, sez. I centrale, 9 aprile
2002 n. 109/A, in Riv. Corte Conti, 2002, f. 2, 130; id., sez. I, 2 ottobre 2002 n. 336/A, in Guida
al dir., dossier mensile n. 5, 2003, 79; id., sez. giur. Lombardia, 6 dicembre 2002 n. 1954, in Riv.
Corte Conti, 2002, f. 6, 208; id., sez. I, 29 gennaio 2003 n. 36, in Panorama giuridico, 2003, n. 1/2,
38; id., sez. giur. Lombardi a 3 marzo 2003, n. 307, in Riv. Corte Conti, 2003, f. 1, 198; id., sez. I
app., 29 gennaio 2003 n. 36, in www.corteconti.it.; id., sez. giur. Lombardia, 10 dicembre 2003, n.
1478, in Riv. Corte Conti, 2004, f. 1; id., sez. II app., 26 gennaio 2004 n. 27, in www.giurisprudenza.it.
(52) - Tra tali assoluzioni, si veda C. Conti Lombardia Sez. giur., 19 marzo 2013 n.72, relativa a
Carabiniere che nell’esercizio delle sue funzioni, avendo per ragioni del suo servizio il pos-
sesso della somma di denaro di euro 700,00 contenuta nel portafoglio di proprietà di un civi-
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