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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    In ordine alla prova di tale danno arrecato al peculiare bene immateriale,
               a fronte di un indirizzo più restrittivo tendente ad ammetterne la sussistenza
               solo ove si dimostri l’erogazione di spese (es. promozionali), da parte della P.A.,
               per  il  ripristino  dei  beni  immateriali  della  stima  e  reputazione
               dell’Amministrazione , si contrappone un altro più condivisibile indirizzo, che
                                    (50)
               affonda le sue radici nell’approccio prevalentemente sanzionatorio al giudizio
               contabile,  e  che  richiede  un  mero  accertamento  della  lesione  dell’immagine
               dell’ente inteso come valore in sé, in quale può subire un offuscamento nella
               collettività,  nazionale  o  internazionale,  a  seguito  di  condotte  illecite  di  suoi
               dipendenti  e,  come  tale,  richiede  un  ripristino  e  non  una  riparazione.  Tale
               secondo approccio non dà dunque rilevanza agli eventuali costi di ripristino del-
               l’immagine sopportati dalla P.A. , né ad eventuali lesioni da perdita di chance
                                               (51)
               (sviamento di clientela, allontanamento di investitori dalla P.A. etc.).
                    Fatti “minori” di modesto impatto mediatico e oggettivamente non lesivi
               di una immagine affermata e blasonata, quale quelle delle FF.AA. e dell’Arma
               dei Carabinieri in particolare, hanno portato spesso a rigettare domande in tal
               senso formulate dalla Procura contabile .
                                                      (52)
               (50)- Per la tesi secondo cui il P.M. contabile ha l’onere di provare la sussistenza del danno che, nel caso
                    del danno all’immagine, va dimostrato mediante le spese effettivamente erogate o programmate
                    per il suo ristoro, v. Corte dei Conti, sez. riun., 28 maggio 1999, n. 16/QM, in Riv. Corte Conti,
                    1999, f. 3, 76 e in Dir. proc. amm., 2000, 907, con nota di VENTURINI; id., sez. giur. Lombardia, 9
                    febbraio 2001, n. 88, in Riv. Corte Conti, 2001, f. 1, 161; id., sez. I, 17 settembre 2001, n. 266/A,
                    in Riv. Corte Conti, 2001, f. 5, 62; id., sez. app., 5 marzo 2002, n. 63; id., sez. app., 6 marzo 2002,
                    n. 69; id., sez. I, 8 luglio 2002, n. 215, in Foro amm. C.d.S., 2002, 1883; id., sez. I, 13 agosto 2002,
                    n. 289/A, in Riv. Corte Conti, 2002, f. 4, 155; id., sez. I, 12 febbraio 2003, n. 56, in Panorama giuridico,
                    2003, n. 1/2, 40. V. anche Cass., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 744, in Giust. civ. Mass., 1999, 2145;
                    id., sez. un., 4 aprile 1998, n. 98, in Foro it., 2000, I, 2790, con nota di LORELLI.
               (51)- Sulla irrilevanza degli eventuali costi di ripristino dell’immagine sopportati dalla P.A. e sulla
                    conseguente valutazione equitativa del danno all’immagine v. C. conti, sez. I centrale, 9 aprile
                    2002 n. 109/A, in Riv. Corte Conti, 2002, f. 2, 130; id., sez. I, 2 ottobre 2002 n. 336/A, in Guida
                    al dir., dossier mensile n. 5, 2003, 79; id., sez. giur. Lombardia, 6 dicembre 2002 n. 1954, in Riv.
                    Corte Conti, 2002, f. 6, 208; id., sez. I, 29 gennaio 2003 n. 36, in Panorama giuridico, 2003, n. 1/2,
                    38; id., sez. giur. Lombardi a 3 marzo 2003, n. 307, in Riv. Corte Conti, 2003, f. 1, 198; id., sez. I
                    app., 29 gennaio 2003 n. 36, in www.corteconti.it.; id., sez. giur. Lombardia, 10 dicembre 2003, n.
                    1478, in Riv. Corte Conti, 2004, f. 1; id., sez. II app., 26 gennaio 2004 n. 27, in www.giurisprudenza.it.
               (52) - Tra tali assoluzioni, si veda C. Conti Lombardia Sez. giur., 19 marzo 2013 n.72, relativa a
                    Carabiniere che nell’esercizio delle sue funzioni, avendo per ragioni del suo servizio il pos-
                    sesso della somma di denaro di euro 700,00 contenuta nel portafoglio di proprietà di un civi-

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