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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE


             ni di assenteismo a prescindere dal profilo penale, configurante comunque truf-
             fa o falso e non reato contro la P.A.) e art. 1, co. 12, l. n. 190 del 2012 (perse-
             guibilità del responsabile anticorruzione per culpa in vigilando in caso di commis-
             sione, da altri dipendenti, di reati di corruzione all’interno della P.A.).
                  Tra  i  casi  di  danno  all’immagine  arrecati  alla  amministrazione  militare,
             possono ricordarsi:
                  a. il danno all’immagine del Ministero della Difesa da parte del militare,
             condannato  con  sentenza  irrevocabile,  per  essersi  abusivamente  introdotto
             nell’archivio nazionale delle forze di polizia per ottenere informazioni su deter-
             minate indagini ed averle rivelate a soggetti terzi facenti parte di organizzazione
             mafiosa oggetto delle stesse, agevolando così l’organizzazione Cosa nostra ;
                                                                                     (35)
                  b. il danno all’immagine arrecato da militare per aver proceduto a rilasciare
             patenti nautiche false ed aver ottenuto in compenso cospicue somme di denaro
             da soggetti privati ; o per aver percepito da addetto alla Capitaneria da agenzia
                              (36)
             per trattare pratiche patenti ;
                                       (37)
                  c. il danno all’immagine nella condotta del responsabile dell’Ufficio Cassa
             del Servizio Amministrativo, condannato con sentenza irrevocabile per pecula-
             to, per le irregolarità riscontrate relativamente al versamento dei proventi deri-
             vanti da incidenti stradali ;
                                     (38)
                  d. il danno all’immagine cagionato da parte del militare, in qualità di addet-
             to alla vigilanza presso la Direzione provinciale del lavoro e dal militare presso
             il Servizio Ispettivo della stessa Direzione, condannati ai sensi dell’art. 317 c.p.,
             per  aver  costretto  un  imprenditore  a  consegnare  loro  indebitamente  una
             somma in contanti, mediante pesanti intimidazioni consistenti nel prospettare
             controlli ispettivi - non solo da parte dei loro uffici di appartenenza, ma anche
             da parte di Polizia e Guardia di Finanza - che avrebbero comportato l’elevazio-
             ne di gravi sanzioni fino a produrre la chiusura dell’esercizio ;
                                                                       (39)
             (35)- Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, 23 febbraio 2012, n. 609; id., sez. giur. Sicilia, 20 novembre
                  2013, n. 3359.
             (36) - Corte dei Conti, sez. giur. Marche, 22 gennaio 2015, n. 8.
             (37) - Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, 21 ottobre 2014, n. 196.
             (38) - Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, 26 aprile 2016, n. 89.
             (39) - Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 14 maggio 2012, n. 233.

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