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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE


             magistratura contabile ha ritenuto, con ineccepibile rigore logico, che il danno
             (lucro cessante) patito dalla P.A. da omesso (o parziale) accertamento fiscale sia
             pari quanto meno all’importo della tangente, in quanto, in base all’id quod plerumque
             accidit,  il  vantaggio  fiscale  che  il  contribuente  è  certo  di  trarre  in  termini  di
             risparmio  di  imposta  è  pari  almeno  alla  «mazzetta»  erogata.  Non  mancano
             comunque decisioni che hanno quantificato, come detto, il danno da tangente
             in un importo ben maggiore rispetto alla stessa (es. il doppio), ritenendo in via
             presuntiva che il beneficio per il contribuente-evasore deve logicamente essere
             superiore  all’importo  della  tangente,  altrimenti  non  vi  sarebbe  alcuna  utilità
             derivante dall’azione illecita.
                  Strettamente connessa a tale ultima voce di danno è quella relativa al danno
             all’immagine patito dalla pubblica amministrazione a seguito di condotte illecite
             di propri dipendenti in situazioni legate da « occasionalità necessaria » con com-
             piti di servizio (ovviamente per lesioni all’immagine del proprio ente di appar-
             tenenza arrecate al di fuori di contesti istituzionali o da occasioni di servizio, la
             giurisdizione  risarcitoria  apparterrà  all’a.g.o.,  vertendosi  in  materia  di  illecito
             extracontrattuale ).
                             (27)
                  La suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a sezioni unite 25 giu-
             gno 1997, n. 5668 e con successive decisioni, recependo spunti dottrinali, ha
             inizialmente  chiarito  che  quello  che  la  Corte  dei  conti  definisce  danno  non
             patrimoniale (art. 2059 c.c.) è in realtà un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.
             all’immagine della P.A., la cui cognizione è pertanto devoluta all’organo giuscon-
             tabile .
                  (28)
             (27)- Per la dottrina che si è interessata al danno all’immagine, si rinvia a TENORE, La nuova Corte
                  dei conti cit., 181 seg.
             (28)- La decisione Cass., sez. un., 25 giugno 1997, n. 5668 (caso Poggiolini), è edita in Guida al dirit-
                  to, 1997, n. 27, 42, con nota di CHIAPPINELLI e in Foro it., 1997, I, 2872, con nota di BARONE.
                  La sentenza si pone in sintonia con parte della dottrina (TENORE, Giurisdizione contabile, cit.,
                  2591) che ebbe ad evidenziare che quello che la Corte dei conti definiva danno non patrimo-
                  niale (art. 2059 c.c.) era in realtà un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. all’immagine della
                  P.A., come tale vagliabile dalla Corte dei Conti. L’indirizzo è stato poi ribadito da Cass., sez.
                  un., 25 ottobre 1999, n. 744 (in Giust. civ. Mass., 1999, 2145) che ha collocato, sul piano siste-
                  matico, tale danno nell’ambito dell’illecito di natura contrattuale attribuito alla cognizione
                  della Corte dei Conti in quanto fondato su un rapporto di servizio (mentre resta devoluta
                  all’a.g.o. la cognizione sull’illecito extracontrattuale cagionato dal lavoratore alla P.A.) e Cass.,
                  sez. un., 4 aprile 2000, n. 98, in Foro it., 2000, I, 2790, con nota di LORELLI.

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