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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE
magistratura contabile ha ritenuto, con ineccepibile rigore logico, che il danno
(lucro cessante) patito dalla P.A. da omesso (o parziale) accertamento fiscale sia
pari quanto meno all’importo della tangente, in quanto, in base all’id quod plerumque
accidit, il vantaggio fiscale che il contribuente è certo di trarre in termini di
risparmio di imposta è pari almeno alla «mazzetta» erogata. Non mancano
comunque decisioni che hanno quantificato, come detto, il danno da tangente
in un importo ben maggiore rispetto alla stessa (es. il doppio), ritenendo in via
presuntiva che il beneficio per il contribuente-evasore deve logicamente essere
superiore all’importo della tangente, altrimenti non vi sarebbe alcuna utilità
derivante dall’azione illecita.
Strettamente connessa a tale ultima voce di danno è quella relativa al danno
all’immagine patito dalla pubblica amministrazione a seguito di condotte illecite
di propri dipendenti in situazioni legate da « occasionalità necessaria » con com-
piti di servizio (ovviamente per lesioni all’immagine del proprio ente di appar-
tenenza arrecate al di fuori di contesti istituzionali o da occasioni di servizio, la
giurisdizione risarcitoria apparterrà all’a.g.o., vertendosi in materia di illecito
extracontrattuale ).
(27)
La suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a sezioni unite 25 giu-
gno 1997, n. 5668 e con successive decisioni, recependo spunti dottrinali, ha
inizialmente chiarito che quello che la Corte dei conti definisce danno non
patrimoniale (art. 2059 c.c.) è in realtà un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.
all’immagine della P.A., la cui cognizione è pertanto devoluta all’organo giuscon-
tabile .
(28)
(27)- Per la dottrina che si è interessata al danno all’immagine, si rinvia a TENORE, La nuova Corte
dei conti cit., 181 seg.
(28)- La decisione Cass., sez. un., 25 giugno 1997, n. 5668 (caso Poggiolini), è edita in Guida al dirit-
to, 1997, n. 27, 42, con nota di CHIAPPINELLI e in Foro it., 1997, I, 2872, con nota di BARONE.
La sentenza si pone in sintonia con parte della dottrina (TENORE, Giurisdizione contabile, cit.,
2591) che ebbe ad evidenziare che quello che la Corte dei conti definiva danno non patrimo-
niale (art. 2059 c.c.) era in realtà un danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. all’immagine della
P.A., come tale vagliabile dalla Corte dei Conti. L’indirizzo è stato poi ribadito da Cass., sez.
un., 25 ottobre 1999, n. 744 (in Giust. civ. Mass., 1999, 2145) che ha collocato, sul piano siste-
matico, tale danno nell’ambito dell’illecito di natura contrattuale attribuito alla cognizione
della Corte dei Conti in quanto fondato su un rapporto di servizio (mentre resta devoluta
all’a.g.o. la cognizione sull’illecito extracontrattuale cagionato dal lavoratore alla P.A.) e Cass.,
sez. un., 4 aprile 2000, n. 98, in Foro it., 2000, I, 2790, con nota di LORELLI.
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