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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regio-
nale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.
L’addebito per la perdita di materiali è commisurato, per i materiali assunti
in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non anco-
ra assunti in carico, al prezzo di acquisto. L’addebito può essere ridotto o
aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a
quello di carico o di acquisto. L’addebito per deterioramento di materiali è com-
misurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo
la riparazione risultino deprezzati è addebitata anche la differenza di valore. Se
i materiali deteriorati sono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita è
portato in diminuzione dall’addebito.
3. Il danno da tangente, il danno all’immagine dell’amministrazione
militare e il danno da disservizio
Tra le più frequenti voci di danno erariale individuate dalla magistratura
contabile, va segnalato anche il danno da tangente ed il danno all’immagine cagionato
all’amministrazione pubblica, ivi compresa quella militare (per la quale il valore
“immagine” è particolarmente pregnante) da propri dipendenti ed amministra-
tori.
Di tale orientamento si è fatta iniziale applicazione, tra gli altri, anche per
i molteplici giudizi contabili originati dalla cosiddetta tangentopoli degli anni
Novanta, che, come è noto, ha avuto conseguenze non solo penali, ma anche
giuscontabili, e dunque pecuniarie, per i pubblici amministratori e funzionari
coinvolti nel fenomeno, molti dei quali sono stati condannati dalla Corte dei
Conti a rifondere anche il danno erariale patrimoniale cosiddetto da tangente ,
(23)
(es. maggiori costi sostenuti dalla P.A. per aggiudicare appalti truccati, minori
introiti fiscali derivanti da omessi accertamenti tributari etc.) e il danno da lesio-
(23)- Circa il cosiddetto danno da tangente, di inequivoca natura patrimoniale, v. tra le sentenze
“capofila”, Corte dei Conti, sez. giur.Lombardia, 18 febbraio 1995, n. 136, in Riv. Corte Conti,
1995, f. 2, 122; id., sez. I centrale, 20 aprile 1995, n. 62, in Riv. Corte Conti, 1995, 2, II, 91;
Cass., sez. un., 2 aprile 1993, n. 3970, in Giust. civ., 1994, 3, I, 767, con nota di Corsetti-Padula,
Danno da tangente e giurisdizione della Corte dei conti.
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