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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regio-
               nale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.
                    L’addebito per la perdita di materiali è commisurato, per i materiali assunti
               in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non anco-
               ra  assunti  in  carico,  al  prezzo  di  acquisto.  L’addebito  può  essere  ridotto  o
               aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a
               quello di carico o di acquisto. L’addebito per deterioramento di materiali è com-
               misurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo
               la riparazione risultino deprezzati è addebitata anche la differenza di valore. Se
               i materiali deteriorati sono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita è
               portato in diminuzione dall’addebito.




               3.  Il  danno  da  tangente,  il  danno  all’immagine  dell’amministrazione
                  militare e il danno da disservizio


                    Tra le più frequenti voci di danno erariale individuate dalla magistratura
               contabile, va segnalato anche il danno da tangente ed il danno all’immagine cagionato
               all’amministrazione pubblica, ivi compresa quella militare (per la quale il valore
               “immagine” è particolarmente pregnante) da propri dipendenti ed amministra-
               tori.
                    Di tale orientamento si è fatta iniziale applicazione, tra gli altri, anche per
               i  molteplici  giudizi  contabili  originati  dalla  cosiddetta  tangentopoli degli  anni
               Novanta, che, come è noto, ha avuto conseguenze non solo penali, ma anche
               giuscontabili, e dunque pecuniarie, per i pubblici amministratori e funzionari
               coinvolti nel fenomeno, molti dei quali sono stati condannati dalla Corte dei
               Conti a rifondere anche il danno erariale patrimoniale cosiddetto da tangente ,
                                                                                         (23)
               (es. maggiori costi sostenuti dalla P.A. per aggiudicare appalti truccati, minori
               introiti fiscali derivanti da omessi accertamenti tributari etc.) e il danno da lesio-
               (23)- Circa  il  cosiddetto  danno  da  tangente,  di  inequivoca  natura  patrimoniale,  v.  tra  le  sentenze
                    “capofila”, Corte dei Conti, sez. giur.Lombardia, 18 febbraio 1995, n. 136, in Riv. Corte Conti,
                    1995, f. 2, 122; id., sez. I centrale, 20 aprile 1995, n. 62, in Riv. Corte Conti, 1995, 2, II, 91;
                    Cass., sez. un., 2 aprile 1993, n. 3970, in Giust. civ., 1994, 3, I, 767, con nota di Corsetti-Padula,
                    Danno da tangente e giurisdizione della Corte dei conti.

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