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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE
enti militari ;
(10)
f. danni da mancata riconsegna di beni d’ufficio ;
(11)
g. danni da uso imperito di armi da fuoco nell’esercizio di compiti istitu-
zionali, con frequente corresponsabilità del superiore gerarchico cattivo
vigilante ;
(12)
(10) - L’ufficiale che, nell’ambito di un opificio militare, è investito delle funzioni di capo lavora-
zioni cura l’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche emanate dai competenti uffici
ministeriali, ma non può ritenersi gravato del dovere di emanare ulteriori, anche se in ipotesi
necessarie, regole di lavorazione; va, quindi, assolto l’ufficiale in questione che, pur avendo
rispettato tutte le norme e le regole ministeriali per un dato tipo di lavorazione, sia stato trat-
to a giudizio contabile per rispondere, a titolo di responsabilità indiretta, del danno risarcito
dall’amministrazione a lavoratore infortunatosi durante il lavoro presso uno stabilimento
militare (Corte dei Conti, sez. I, 9 luglio 2002, n. 228/A, in Riv. Corte Conti, 2002, f. 4, 120).
Non sussiste responsabilità amministrativa per difetto di colpa grave a carico di un ufficiale,
direttore di un opificio militare, per il danno derivato in conseguenza di un infortunio occor-
so ad un dipendente, ove non sia evidente e provata la trasgressione di specifici doveri di vigi-
lanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dell’ufficiale stesso (Corte dei
Conti, sez. giur. Umbria, 17 gennaio 2000, n. 27, in Riv. Corte Conti, 2000, f. 1, 118).
(11) - Per C. Conti, sez. Lazio, 24 novembre 2004, n. 2891, in Riv. C. conti, 2004, f. 6, 136, sussiste
la responsabilità di un ufficiale delle Forze armate per la mancata riconsegna di un cronogra-
fo da polso ed una cuffia microfonica che aveva avuto in dotazione; nella specie, la respon-
sabilità discende dalla violazione dei doveri di custodia previsti dalla normativa di settore e
dalla assenza di una causa di forza maggiore che costituisce esimente della responsabilità,
aggravata, nel caso specifico, dalla circostanza che erano già stati perpetrati furti di materiale
di servizio, circostanza che avrebbe dovuto suggerire comportamenti oltremodo diligenti
nella cura e nella custodia del materiale militare assegnato in dotazione.
(12) - Per il danno derivato all’amministrazione militare da un incidente avvenuto al termine di
un’esercitazione a fuoco (corresponsione di somme in favore degli aventi causa di un militare
deceduto) deve essere chiamato a rispondere l’ufficiale comandante il plotone il quale abbia
omesso di verificare che le armi fossero state scaricate, integrandosi, con ciò, oltre che la vio-
lazione di una specifica norma di comportamento imposta dai regolamenti e dagli ordini di
servizio, anche una negligenza colposa causativa dell’evento (Corte dei Conti, sez. I, 24 otto-
bre 1994, n. 150, in Riv. Corte onti, 1994, fasc. 5, 97).
Del danno subito dall’amministrazione militare per il risarcimento in favore di un militare
rimasto ferito durante un’esercitazione, dev’essere chiamato a rispondere l’ufficiale preposto
alla stessa ove non abbia adeguato il proprio comportamento al grado di preparazione dei
militari affidatigli per l’addestramento (nella specie, lancio di bombe a mano tra i militari par-
tecipanti all’esercitazione) (Corte dei Conti, sez. I, 22 giugno 1993, n. 94, in Riv. Corte Conti,
1993, fasc. 3, 91).
Sussiste la responsabilità del militare dell’Arma dei carabinieri il quale durante un accerta-
mento dell’identità di un automobilista avendo mantenuto l’arma (una mitraglietta), già
impiegata per un precedente controllo di polizia, con il colpo in canna, imbracciata e non
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