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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
a. rimborsi gonfiati d’indennità per un trasloco simulato di masserizie ;
(6)
b. appropriazione di somme o altre condotte dannose da parte di addetti
al maneggio di denaro in enti militari o di preposti a spacci o mense militari ;
(7)
(6) - Su falsificazioni documentali per traslochi Corte dei Conti, sez. II App., 14 giugno 2013 n. 416;
id., sez. II App., 9 febbraio 2012 n. 78.
In fattispecie di erogazione di rimborsi a militare d’indennità per un trasloco simulato di mas-
serizie, non è ravvisabile un comportamento doloso e neppure colpevole del militare tratto al
giudizio contabile, quando risulti che in concreto la produzione di documentazione falsa e l’in-
casso dell’indennità non dovuta siano riconducibili esclusivamente a comportamenti posti in
essere dal trasportatore delegato con la connivenza degli uffici amministrativi competenti a
ricevere e trattare la pratica (Corte dei Conti, sez. I, 10 gennaio 2005, n. 2/A, in Riv. Corte Conti,
2005, f. 1, 70).
Sussiste la responsabilità dei militare che ha richiesto all’amministrazione rimborsi per il tra-
sporto di mobili e masserizie in misura superiore a quella risultante dal bollettino di consegna
firmato dal militare stesso e dal trasportatore; infatti, la normativa sul rimborso delle spese di
trasferimento prevede che il trasporto di mobili e masserizie deve risultare dal bollettino di
consegna (art. 19 comma 2 l. n. 836 del 1973), per cui poco significativi appaiono altri docu-
menti che divergono dal primo, indicando un carico maggiore (Corte dei Conti, sez. giur.
Lazio, 30 giugno 2004, n. 2009, in Riv. Corte Conti, 2004, f. 3, 227; Corte dei Conti, sez. I, 11
ottobre 2002, n. 352, ivi, 2002, f. 5, 54).
Il militare che presenti una richiesta di rimborso delle spese di trasloco per somme maggiori
di quelle effettivamente spese si pone in una posizione di violazione dei doveri d’ufficio di tale
evidenza da non poter essere connotata che, quanto meno, da colpa di rilevante gravità, restan-
do quindi irrilevante l’eventuale assoluzione penale per difetto di dolo (Corte Conti, sez. I, 21
novembre 2001, n. 354/A, ivi, 2001, f. 6, 51).
Non è dato ravvisare nessun rapporto giuridico tra il trasportatore scelto, per il trasloco delle
masserizie, dal militare trasferito per ragioni di servizio e l’amministrazione che liquida le
indennità ed i rimborsi del caso; ne consegue che, anche quando la falsificazione della docu-
mentazione sia stata posta in essere dal traslocatore, il militare cui sono erogati detti rimborsi
ed indennità si trova in condizione di rendersi immediatamente conto se si tratta di somme
maggiori di quanto speso, non potendosi non assumere - in caso di accettazione di somme
non dovute - le responsabilità conseguenti alla violazione di evidenti doveri di servizio e alla
lesione patrimoniale in tal modo arrecata all’amministrazione (Corte dei Conti, sez. I, 26 set-
tembre 2001, n. 280/A, ivi, 2001, f. 5, 83).
(7) - Corte dei Conti, sez. giur. Toscana 23 novembre 2016, n. 345 relativa ad ammanchi da parte
di sottufficiale affetto da ludopatia, con esclusione della responsabilità dell’ufficiale superiore
vigilante. Corte dei Conti, sez. I app., 26 ottobre 2016, n. 395: fattispecie di danno erariale
diretto il dipendente dell’Arma dei Carabinieri che si appropriava di ingenti somme mediante
l’alterazione dei registri giornalieri delle presenze per i pasti della mensa della Stazione dei
Carabinieri, inserendo nominativi di soggetti che non avevano titolo per fruirne ovvero non
ne avevano usufruito.
Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 11 dicembre 2013, n. 359: fattispecie di danno erariale
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