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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE


                  Trattasi dell’ipotesi di responsabilità amministrativa da omessa denuncia
             alla  Corte  dei  conti  di  fatti  dannosi  per  l’Erario,  oggi  ribadita  e  normata
             dall’art.52, d.lgs. n. 174 del 2016.
                  La condotta omissiva all’origine di danni erariali può spesso far capo, in
             considerazione degli specifici compiti attribuiti, ai soggetti preposti ad attività
             di controllo che, non svolgendo una adeguata vigilanza, cagionino o concorra-
             no alla causazione di un illecito: la casistica potrebbe riguardare omessi riscontri
             da parte di dirigenti su propri subordinati, omessi controlli in sede ispettiva,
             omessi annullamenti (o omessi rilievi su) di atti illegittimi ed illeciti. Trattasi, tut-
             tavia, di ipotesi raramente assurte al vaglio della magistratura contabile, soprat-
             tutto per l’assenza di un organo che segnali alla Procura erariale l’omissione
             di… un controllore interno (qui custodiet ipsos custodes?).
                  Invece, tra le innumerevoli fattispecie illecite frutto di condotte commissi-
             ve, si segnalano i seguenti “filoni”: danni da conferimento di incarichi illegittimi,
             da  svolgimento  di  attività  extralavorative  senza  autorizzazione  (art.  53,  co.6,
             d.lgs. n. 165 del 2001), da sinistri automobilistici, da realizzazione di opere pub-
             bliche inutili (ed inutilizzate), da omessa manutenzione del patrimonio mobiliare
             ed immobiliare, da acquisto di beni strumentali inutili o desueti, da erogazione
             di emolumenti (indennità varie) non dovute a dipendenti, da appropriazione o
             da utilizzo non istituzionali di beni d’ufficio (auto, telefoni etc.), da prolungato
             allontanamento sine causa dal posto di lavoro in orario d’ufficio, da appropriazio-
             ne di denaro e beni dell’amministrazione, da assenza dal lavoro celata dietro
             patologia medica inesistente, da danneggiamento di beni d’ufficio, da assunzione
             di spese senza idonea copertura finanziaria, da corresponsione di somme a titolo
             di  interessi  su  capitale  erogato  in  ritardo,  da  accessione  invertita  (cosiddetta
             occupazione acquisitiva di terreni privati da parte della P.A. con pagamento di
             oneroso risarcimento danni in luogo del più modesto indennizzo correlato alla
             tempestiva chiusura di rituale procedura espropriativa), da indebita concessione
             di pensione di invalidità, da illegittima sospensione di lavori pubblici, da illegitti-
             mo conferimento di incarichi dirigenziale ex art. 19 d.lgs. 165/1, co. 6.
                  Con riferimento all’amministrazione militare, i giudizi più frequenti, oltre
             a casi che hanno portato a condanne per danno all’immagine analizzati nel suc-
             cessivo paragrafo 3, hanno riguardato:

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