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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE
Trattasi dell’ipotesi di responsabilità amministrativa da omessa denuncia
alla Corte dei conti di fatti dannosi per l’Erario, oggi ribadita e normata
dall’art.52, d.lgs. n. 174 del 2016.
La condotta omissiva all’origine di danni erariali può spesso far capo, in
considerazione degli specifici compiti attribuiti, ai soggetti preposti ad attività
di controllo che, non svolgendo una adeguata vigilanza, cagionino o concorra-
no alla causazione di un illecito: la casistica potrebbe riguardare omessi riscontri
da parte di dirigenti su propri subordinati, omessi controlli in sede ispettiva,
omessi annullamenti (o omessi rilievi su) di atti illegittimi ed illeciti. Trattasi, tut-
tavia, di ipotesi raramente assurte al vaglio della magistratura contabile, soprat-
tutto per l’assenza di un organo che segnali alla Procura erariale l’omissione
di… un controllore interno (qui custodiet ipsos custodes?).
Invece, tra le innumerevoli fattispecie illecite frutto di condotte commissi-
ve, si segnalano i seguenti “filoni”: danni da conferimento di incarichi illegittimi,
da svolgimento di attività extralavorative senza autorizzazione (art. 53, co.6,
d.lgs. n. 165 del 2001), da sinistri automobilistici, da realizzazione di opere pub-
bliche inutili (ed inutilizzate), da omessa manutenzione del patrimonio mobiliare
ed immobiliare, da acquisto di beni strumentali inutili o desueti, da erogazione
di emolumenti (indennità varie) non dovute a dipendenti, da appropriazione o
da utilizzo non istituzionali di beni d’ufficio (auto, telefoni etc.), da prolungato
allontanamento sine causa dal posto di lavoro in orario d’ufficio, da appropriazio-
ne di denaro e beni dell’amministrazione, da assenza dal lavoro celata dietro
patologia medica inesistente, da danneggiamento di beni d’ufficio, da assunzione
di spese senza idonea copertura finanziaria, da corresponsione di somme a titolo
di interessi su capitale erogato in ritardo, da accessione invertita (cosiddetta
occupazione acquisitiva di terreni privati da parte della P.A. con pagamento di
oneroso risarcimento danni in luogo del più modesto indennizzo correlato alla
tempestiva chiusura di rituale procedura espropriativa), da indebita concessione
di pensione di invalidità, da illegittima sospensione di lavori pubblici, da illegitti-
mo conferimento di incarichi dirigenziale ex art. 19 d.lgs. 165/1, co. 6.
Con riferimento all’amministrazione militare, i giudizi più frequenti, oltre
a casi che hanno portato a condanne per danno all’immagine analizzati nel suc-
cessivo paragrafo 3, hanno riguardato:
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