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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE


             un imperito intervento chirurgico di un sanitario; danni risarciti dalla P.A. per
             un sinistro scolastico etc. ).
                                     (3)
                  Dunque, in entrambe le ipotesi di responsabilità amministrativa (da danno
             diretto ed indiretto), giudice della rivalsa del credito vantato dall’amministrazio-
             ne nei confronti del dipendente autore della condotta illecita è la Corte dei
             Conti, secondo il rito delineato dal novello d.lgs. 26 agosto 2016, n.174.
                  Le decisioni della magistratura contabile originate da giudizio di rivalsa per
             danni patrimoniali indiretti patiti (dopo il giudicato) dalla P.A. sono destinate ad
             un progressivo ampliamento, a seguito della parallela crescita degli illeciti civili
             prodotti da pubblici dipendenti e per i quali l’amministrazione viene chiamata
             a rispondere innanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
                  Corollario di tale evoluzione è il seguente: se la P.A. viene chiamata a risar-
             cire in sede civile o amministrativa danni a situazioni nuove (es. interessi legit-
             timi), in precedenza non giustiziabili, ne consegue che, una volta condannata,
             potrà (rectius dovrà) rivalersi innanzi alla magistratura contabile nei confronti dei
             propri dipendenti autori delle relative condotte illecite.
                  La casistica sui danni erariali in generale è assai ampia .
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                  Tra  le  ipotesi  di  danno  da  condotta  omissiva,  si  segnalano  fattispecie
             molto varie di:
                  - omessa o tardiva conclusione di procedimenti di pagamento nei termini
             prescritti da contratti o dalla normativa attuativa dell’art. 2, co. 2, l. 7 agosto
             1990,  n.  241  (all’origine  dell’esborso  di  interessi,  rivalutazione  e,  talvolta,  di
             spese di lite in giudizi intrapresi innanzi al giudice ordinario o amministrativo);
                  - omesso  utilizzo  di  opere  pubbliche;  omesso  azionamento  di  pretese
             risarcitorie da parte della P.A.;

             (3) - Va ricordato che, ai sensi della vigente normativa (art. 28 cost.; art. 22, d.P.R. 10 gennaio 1957,
                 n. 3; art. 55, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), la pubblica amministrazione risponde dei danni
                 arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell’agente, doloso o colpo-
                 so, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell’ufficio o del servizio di
                 appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da esclu-
                 dere ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidategli e l’attività
                 produttiva del danno.
             (4) - Per un aggiornato panorama dei “filoni” contenzioso più diffusi innanzi alla Corte dei Conti
                 si rinvia ad ATTANASIO, Rassegna ragionata di giurisprudenza in materia di responsabilità amministrati-
                 vo-contabile, in TENORE, La nuova Corte dei Conti cit., 223 ss.

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