Page 84 - Rassegna 2017-2
P. 84

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               i rifiuti provenienti dal circuito ospedaliero; ciò avrebbe determinato di per sé
               la qualifica come pericoloso del rifiuto, anche in assenza del superamento di
               concentrazioni delle sostanze pericolose, ai sensi del DPR 2003, n. 254, articolo 2,
               comma 1 lett. D).
                    Il punto importante della sentenza, ai fini che in questa sede rilevano, è
               che i Supremi Giudici rigettano la tesi del ricorrente secondo cui per classificare
               come pericoloso un rifiuto con codice a specchio, occorra che l’accusa fornisca
               la prova del superameno di determinate concentrazioni di sostanze pericolose,
               attraverso le analisi.
                    Questa  interpretazione,  infatti,  viene  giudicata  “eccentrica  “dalla
               Cassazione rispetto al sistema normativo che disciplina il ciclo dei rifiuti ed al
               principio di precauzione ad esso sotteso, in quanto in contrasto con gli obblighi
               introdotti dalla legge 11.82014 n. 116, per cui compete al produttore dimostrare
               che il rifiuto non contiene sostanze pericolose.
                    Nella circostanza, viene ritenuta comunque valorizzata la tesi che erano
               stati rinvenuti oggetti contaminati di sangue ed in questi casi, in base al DPR
               2003, n. 254 occorreva classificarli come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infet-
               tivo.
                    La decisione è stata ritenuta da molti una conferma della correttezza della
               teoria più rigorosa, che invoca il principio di precauzione quale “stella polare”
               nella interpretazione della complessa normativa ambientale.
                    Tuttavia, ci permettiamo di osservare che se da un lato viene stigmatizzata
               l’impostazione del ricorrente volta ad escludere l’operatività di presunzioni in
               materia e la prova con analisi della natura pericolosa dei rifiuti, tuttavia, nel caso
               in argomento, la conferma dell’ordinanza del Tribunale del riesame, tiene conto
               del significativo ritrovamento e sequestro di rifiuti sanitari con presenza di trac-
               ce ematiche che ne imponevano un’attribuzione del codice CER pericoloso,
               non  in  base  alle  presunzione  di  cui  ai  commi  5  e  6  dell’articolo  13  legge
               116/2014, ma in base alla disciplina propria dei rifiuti sanitari.
                    In una recente ordinanza , peraltro, altra sezione del Tribunale del riesa-
                                             (15)
               me di Roma ha accolto una diversa impostazione, annullando, stavolta, il prov-
               vedimento di sequestro del GIP accogliendo il ricorso proposto dalla difesa.
               (15) - Ordinanza del tribunale di Roma, 2 marzo 2017, n. 63.

               82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89