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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
i rifiuti provenienti dal circuito ospedaliero; ciò avrebbe determinato di per sé
la qualifica come pericoloso del rifiuto, anche in assenza del superamento di
concentrazioni delle sostanze pericolose, ai sensi del DPR 2003, n. 254, articolo 2,
comma 1 lett. D).
Il punto importante della sentenza, ai fini che in questa sede rilevano, è
che i Supremi Giudici rigettano la tesi del ricorrente secondo cui per classificare
come pericoloso un rifiuto con codice a specchio, occorra che l’accusa fornisca
la prova del superameno di determinate concentrazioni di sostanze pericolose,
attraverso le analisi.
Questa interpretazione, infatti, viene giudicata “eccentrica “dalla
Cassazione rispetto al sistema normativo che disciplina il ciclo dei rifiuti ed al
principio di precauzione ad esso sotteso, in quanto in contrasto con gli obblighi
introdotti dalla legge 11.82014 n. 116, per cui compete al produttore dimostrare
che il rifiuto non contiene sostanze pericolose.
Nella circostanza, viene ritenuta comunque valorizzata la tesi che erano
stati rinvenuti oggetti contaminati di sangue ed in questi casi, in base al DPR
2003, n. 254 occorreva classificarli come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infet-
tivo.
La decisione è stata ritenuta da molti una conferma della correttezza della
teoria più rigorosa, che invoca il principio di precauzione quale “stella polare”
nella interpretazione della complessa normativa ambientale.
Tuttavia, ci permettiamo di osservare che se da un lato viene stigmatizzata
l’impostazione del ricorrente volta ad escludere l’operatività di presunzioni in
materia e la prova con analisi della natura pericolosa dei rifiuti, tuttavia, nel caso
in argomento, la conferma dell’ordinanza del Tribunale del riesame, tiene conto
del significativo ritrovamento e sequestro di rifiuti sanitari con presenza di trac-
ce ematiche che ne imponevano un’attribuzione del codice CER pericoloso,
non in base alle presunzione di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 13 legge
116/2014, ma in base alla disciplina propria dei rifiuti sanitari.
In una recente ordinanza , peraltro, altra sezione del Tribunale del riesa-
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me di Roma ha accolto una diversa impostazione, annullando, stavolta, il prov-
vedimento di sequestro del GIP accogliendo il ricorso proposto dalla difesa.
(15) - Ordinanza del tribunale di Roma, 2 marzo 2017, n. 63.
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