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QUALE FUTURO PER I “CODICI A SPECCHIO”
sunta ma va dimostrata, attraverso analisi chimiche idonee, che hanno appunto
la funzione di qualificare correttamente il rifiuto.
La legge 116/2014, ai commi 5 e 6 citati, ha accolto l’opzione più strin-
gente, anche se non sembra aver tenuto conto del necessario bilanciamento tra
il principio di precauzione e quello di proporzionalità e ragionevolezza, nono-
stante, nel caso ILVA di Taranto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 85/2013)
abbia evidenziato che di questo bilanciamento si deve tener conto in materia
ambientale. Inoltre la normativa in esame va necessariamente confrontata con
le sopravvenute disposizioni eurounitarie in vigore dal 1° giugno 2015, in tema
di classificazione dei rifiuti e precisamente con:
- il regolamento Ue 1357/2014 che ha sostituito le caratteristiche di peri-
colo da H1 a H5 con HP1 e HP15, allineando le caratteristiche di pericolo dei
rifiuti pericolosi alle nuove classificazioni delle sostanze chimiche e delle loro
miscele;
- la Decisione 2014/955/UE che ha introdotto nuovi codici di rifiuto
nell’ambito del Catalogo europeo ed ha modificato la procedura con cui gli Stati
membri possono qualificare come pericoloso un rifiuto. In particolare in rela-
zione ai codici a specchio, la decisione della commissione stabilisce che si appli-
cano le seguenti disposizioni: ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
- l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come perico-
losa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando
questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle
caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP15 di cui all’allegato III della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 «infettivo» deve
essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli
Stati membri.
- una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di
sostanze nei rifiuti, come specificato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non
diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova confor-
memente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti
a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008
per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
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