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QUALE FUTURO PER I “CODICI A SPECCHIO”


                  In questa stessa prospettiva, si è evidenziato che si invoca, in modo del tutto
             irragionevole, il principio di precauzione in quanto la normativa introdotta dalla
             legge n. 116/2014 presuppone che tutte le proprietà di pericolo dei rifiuti debbano
             essere considerate, quando, invece, per alcune di esse, in particolare le classi H1, H2,
             H12, H13, H15, mancano previsione normative e scientifiche univoche in ambito
             europeo. Pertanto, la qualificazione come pericoloso dei rifiuti contenenti sostanze
             non note, appare ad alcuni come un’applicazione estrema ed unilaterale del principio
             precauzionale, che, invece, secondo la indicazione del diritto europeo e nazionale,
             deve essere contemperato alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza .
                                                                                      (11)
                  Quest’ultimo aspetto è stato sottolineato anche dalla Corte Costituzione, già
             citata, allorchè investita della questione di incostituzionalità del decreto 207/2012
             relativo al caso “ILVA”, ha rigettato la questione sollevata affermando testual-
             mente che: “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di
             integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza
             assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di
             norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così
             non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei
             confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costitui-
             scono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può
             condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo
             «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del
             diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte
             dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimet-
             tente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come
             le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole
             bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi.
             La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che
             gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non
             già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio,
             proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella
             statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzio-
             nalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.
             (11) - L. BUTTI, Novità per la classificazione dei rifiuti, in www.Tuttoambiente.it.

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