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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
(sostenuta dagli ordini professionali dei chimici ) che, invece, invoca i principi
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di proporzionalità e opportunità, certamente applicabili anche in materia
ambientale per escludere l’operatività di presunzioni assolute in materia.
Il tutto ovviamente ha ricadute significative sia in termini di costi che i
produttori dei rifiuti devono sostenere, sia in punto di conseguenze penali deri-
vanti da un’inesatta tipizzazione.
Procediamo per ordine, analizzando il quadro normativo di riferimento.
La questione in esame è diventata stringente con l’entrata in vigore della
disciplina contenuta nel D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 ago-
sto 2014 n. 116, segnatamente dall’articolo 13 comma 5, lett. b-bis, attuativo
della normativa comunitaria.
Prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il produttore era tenuto
ad osservare la massima diligenza nella qualificazione del rifiuto, ma la legge
non regolava nello specifico le regole da osservare per una corretta qualifica,
imponendo solo che essa fosse conforme al vero.
Le nuove norme sono state inserite come premessa nell’allegato D alla
parte IV del codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) e prevedono che sia il pro-
duttore ad assegnare il competente codice CER al rifiuto, prima che esso sia
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allontanato dal luogo di produzione, applicando le disposizioni contenute nella
decisione 2000/532/CE .
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La nuova disciplina individua tre tipologie di rifiuti: quelli con codici peri-
colosi assoluti , contrassegnati da un asterisco, che sono tali a prescindere dalla
(4)
(1) - Si vedano: “parere pro veritate” emesso il 12 febbraio 2017 dall’Ordine Interregionale dei
Chimici Lazio, Umbria, Abruzzo, e Molise; l’esposto che il Consiglio Nazionale dei Chimici
ha presentato il 4 agosto 2014 alla Commissione europea, ove si sostiene che la disciplina
introdotta nel nostro Paese contiene una errata applicazione del principio di precauzione.
(2) - Il catalogo europeo dei Rifiuti (Codice Cer) è quel numero a sei cifre riunite in coppia che iden-
tifica il rifiuto sia in ragione del processo produttivo sia del suo contenuto e si applica a tutti i
rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento che al recupero. L’elenco dei rifiuti è istituito confor-
memente alla direttiva 75/442/CEE, è stato trasposto in Italia nel decreto legislativo 152/2006
(allegato D parte 4), è periodicamente aggiornato sulla base delle nuove conoscenze prodotte
dall’attività di ricerca. Per i rifiuti pericolosi di fa riferimento alla direttiva 91/989/CEE.
(3) - La Decisione relativa all’elenco dei rifiuti è stata poi modificata da quella 2014/955/Ue con
decorrenza 1° giugno 2015.
(4) - Esempio di rifiuto pericoloso in senso assoluto sono gli esplosivi, le sostanze infiammabili e
cancerogene.
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