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QUALE FUTURO PER I “CODICI A SPECCHIO”


                  Il caso riguarda lo smaltimento di un gran quantitativo di rifiuti da parte
             di una società che riceveva rifiuti con codici a specchio non pericolosi, in forza
             di analisi quantitative e qualitative ritenute non esaustive, secondo l’impostazio-
             ne  accusatoria,  che  si  fondava  su  una  consulenza  tecnica  e  sulla  relazione
             dell’Arpa di Frosinone, secondo la quale la caratterizzazione del rifiuto doveva
             essere spinta sino al 99,9% della composizione.
                  La difesa ha contestato le conclusioni cui era pervenuto il consulente del
             Pubblico Ministero, e ha prodotto un parere della Regione Lazio del 30 gennaio
             2016  che  attesta  di  aver  richiesto  chiarimenti  in  materia  al  competente
             Ministero, considerate le diverse posizioni assunte all’interno della stessa Arpa
             Lazio; all’interno della nota si dà atto del parere del Ministero dell’Ambiente del
             26  gennaio  2017,  secondo  cui,  a  decorrere  dal  1°  giungo  2015,  operano  le
             disposizioni europee e non più le presunzioni introdotte della legge 116/2014,
             ma occorre far riferimento “alle sostanze pertinenti in base al processo produt-
             tivo” ai fini della classificazione.
                  In altri termini, anche il Ministero ha affermato che l’analisi del rifiuto a
             specchio, al fine di determinare la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze
             che, in base al processo produttivo, è possibile conferiscano al rifiuto caratteri-
             stiche di pericolo, tenuto conto della scheda informativa del produttore e della
             conoscenza del processo chimico.
                  È stato proposto avverso l’ordinanza ricorso dal PM: restiamo in attesa
             della nuova pronuncia.























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