Page 90 - Rassegna 2017-2
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    - omessa adozione di mezzi di vigilanza per prevenire furti; omessa ado-
               zione di ordini di servizio per prevenire incidenti sul lavoro poi verificatisi;
                    - omessa iscrizione della tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
                    - omesso controllo su ditta appaltatrice che cagioni un danno all’ammini-
               strazione;
                    - omessa verifica su bomba dichiarata inerte e poi esplosa;
                    - omesso recupero di somme indebitamente erogate;
                    - mancata  convocazione  di  una  giunta  per  l’approvazione  dei  ruoli  di
               tassa;
                    - mancata convocazione del consiglio per la ratifica di un atto di transazione;
                    - omessa acquisizione di contributo regionale che ha comportato l’esbor-
               so di maggiori oneri per interessi e spese legali a favore di un fornitore privato,
               creditore della P.A. destinataria del finanziamento;
                    -omessa dichiarazione e versamento di IVA con conseguente sanzione per
               omesso  versamento  di  doloso  mancato  (o  parziale)  accertamento  fiscale  in
               cambio della erogazione di tangenti;
                    - omessa adozione di atti interruttivi della prescrizione di un carico tribu-
               tario;
                    - mancato inoltro di avvisi di accertamento;
                    - mancata iscrizione a ruolo di partite di imposta;
                    - mancata insinuazione di un credito erariale nel fallimento di una impre-
               sa debitrice verso la P.A.;
                    - omessa adozione di cautele nella conduzione di autoveicoli;
                    - omessa vigilanza su alunni;
                    - omessa custodia di beni e valori etc.
                    Tra le condotte omissive foriere di danno erariale va altresì segnalata l’im-
               portante fattispecie dell’art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994, secondo il quale: «Qualora
               la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della
               denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno emesso o ritardato la
               denuncia. In tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data entro cui la prescri-
               zione è maturata ».
                              (5)
               (5) - Sull’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti di comportamenti dannosi per la P.A. v. TENORE,
                   La nuova Corte dei Conti, cit., 405.

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