Page 93 - Rassegna 2017-2
P. 93
IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE
c. danni da sinistri automobilistici produttivi di danni a veicoli di servizio
(con responsabilità del conducente e del capomacchina) ;
(8)
in capo al gestore e custode del Fondo Scorta della Squadra Comando del Centro Cinofili
per l’ammanco di cassa e per le altre gravi irregolarità riscontrate a seguito di verifica
amministrativa.
Corte dei Conti, sez. giur. Campania, 28 novembre 2014, n. 1619: fattispecie relativa a
Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri preposti alla gestione della mensa di servizio della sta-
zione dei Carabinieri, condannati in via definitiva in sede penale per il reato di peculato mili-
tare aggravato in concorso, che si appropriavano di ingenti somme, alterando sistematicamen-
te i registri giornalieri delle presenze per i pasti, con l’inserimento di plurimi nominativi di sog-
getti che mai ne avevano usufruito, ovvero non avevano titolo per fruirne: in tal modo facendo
lievitare in misura esponenziale il costo del servizio, al fine di ottenere maggiori corrisponden-
ti finanziamenti.
Il gestore di uno spaccio militare che contabilizzi le forniture a prezzo pieno e non con gli
sconti d’uso, dei quali invece si appropria, pone in essere dolosamente ammanchi, dei quali
non può non rispondere a titolo di responsabilità contabile (Corte dei Conti, sez. I, 1 ottobre
2003, n. 329/A, in Riv. Corte Conti, 2003, f. 5, 62).
Va condannato, quanto meno a titolo di colpa grave, il gestore di spaccio militare che non
abbia contabilizzato l’importo degli sconti e dei premi corrisposti dai fornitori, anche se, nella
circostanza, si sia conformato alla prassi, pacificamente invalsa e ben nota ai superiori gerar-
chici, di utilizzare le disponibilità in tal modo acquisite per finanziare feste e manifestazioni a
beneficio della comunità militare (Corte dei Conti, sez. I, 20 maggio 2003, n. 142/A, in Riv.
Corte Conti, 2003, f. 3, 132).
Corte dei Conti, sez. I, 26 marzo 2003, n. 109/A, in Riv. Corte Conti, 2003, f. 2, 95, secondo
cui va ravvisata una vera e propria confusione di gestione e, quindi, una corresponsabilità con-
tabile in solido, tra il cassiere di un reparto militare e gli addetti all’ufficio paghe dello stesso
reparto, che, ponendo in essere una comune attività delittuosa, abbiano formato falsi mandati
di pagamento di retribuzioni a favore di personale inesistente ovvero estraneo al reparto, al
fine di appropriarsi delle somme a tal titolo erogate dall’amministrazione.
Del danno all’erario determinato da minori ricavi e da pagamenti non dovuti a carico della
gestione di uno spaccio militare rispondono, unitamente ai gestori ed ai componenti della
commissione di amministrazione, i comandanti di corpo che omettono di esplicare la funzione
di alta vigilanza loro attribuita, con una verifica dei risultati concretamente raggiunti in relazio-
ne alle direttive impartite (Corte dei Conti, sez. II, 22 maggio 1996, n. 25, in Riv. Corte Conti,
1996, fasc. 3, 99).
Vedi anche Corte dei Conti, sez. I, 20 settembre 1994, n. 133, in Riv. Corte Conti, 1994, fasc. 6,
100, secondo cui risponde a titolo di responsabilità contabile il sottufficiale addetto “al con-
tante” presso un comando militare il quale si appropri illecitamente delle somme custodite
nella cassaforte a sua disposizione.
(8) - Corte dei Conti, sez. II App., 20 marzo 2013, n. 188: deve ritenersi sussistente un’ipotesi di
responsabilità amministrativa per danno all’immagine nella condotta del Generale
dell’Esercito Italiano che abbia concorso a causare un grave incidente stradale - verificatosi in
91