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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               comunque danni all’amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predi-
               spone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al
               comandante dell’organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia
               del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
                    Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un’in-
               chiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell’evento dannoso, l’entità
               del danno e le eventuali responsabilità. L’inchiesta amministrativa è svolta:
                    a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza
               area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’en-
               tità del danno non superi l’importo di euro 50mila;
                    b) da una commissione d’inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente
               civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o supe-
               riore all’inquisito, allorché l’entità del danno superi l’importo di euro 50mila.
                    L’inquirente  o  la  commissione  di  inchiesta,  acquisito,  ove  necessario,  il
               parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze ine-
               renti all’evento dannoso, determinano l’entità dei danni, muovono le opportune
               contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta
               le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, conte-
               nente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell’orga-
               nismo. Il comandante dell’organismo, al termine dell’inchiesta amministrativa,
               costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50mila,
               trasmette un esemplare della relazione, di cui al comma 4, munita del proprio
               parere, all’autorità superiore competente a determinare in via amministrativa la
               responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell’articolo 453.
                    Se la responsabilità può estendersi al comandante, oppure non è possibile
               costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all’autorità gerarchica-
               mente sovraordinata, ovvero ad altra autorità individuata dagli ordinamenti di
               Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative,
               informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possi-
               bilità di un coinvolgimento anche di tali autorità, gli atti relativi all’inchiesta
               sono trasmessi all’autorità gerarchicamente sovraordinata. L’autorità alla quale
               sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi
               ha provveduto il comandante.

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