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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE


             ne all’immagine dell’amministrazione .
                                                (24)
                  In ordine al danno da tangente, la Corte dei conti ha ritenuto, in base alla
             comune esperienza, che il costo delle cosiddette mazzette nelle procedure ad evi-
             denza pubblica si traduce causalmente in un aumento dei prezzi rispetto a quelli
             comuni di mercato. Difatti, la dazione di denaro da privati fornitori (es. imprese
             costruttrici, fornitori, etc.) a pubblici funzionari o amministratori, crea un siste-
             ma «fisiologicamente distorto» di gestione dei pubblici appalti, nel quale il ver-
             samento della tangente costituisce requisito indefettibile di accesso alla proce-
             dura connessa agli appalti .
                                     (25)
                   La  sistematica  diffusione  di  tale  distorto  sistema,  con  cui  qualsiasi
             imprenditore  privato  ha  dovuto  necessariamente  confrontarsi,  ha  condotto
             quest’ultimo, secondo la Corte dei conti, a considerare la tangente una voce
             fisiologica di costo, da computare nella determinazione della miglior offerta da
             proporre  alla  P.A.  che  finisce,  dunque,  con  accollarsi  tale  maggior  costo.
             Escludere tale dazione illecita dal computo dell’offerta, ritenendo che la somma
             sia stata invece erogata sottraendola all’utile dell’imprenditore (e non già scari-
             cata  sulla  committente  amministrazione),  avrebbe  comportato  la  scomparsa
             della ontologica finalità di lucro che caratterizza qualsiasi attività economica,
             soprattutto  ove  si  consideri  che  le  procedure  di  aggiudicazione  di  pubblici
             appalti, in quanto tali, tendono già di per sé ad una forte riduzione dell’utile di
             impresa che può di regola ottenersi nei confronti di appaltatori privati. Di tale
             giurisprudenza si è fatta applicazione in occasione di alcune incresciose vicende
             legati ad appalti e collaudi di forniture.
                  L’importo del danno patrimoniale derivante dalla percezione di tali tangen-
             ti viene di regola quantificato in via presuntiva, in base al meccanismo equitativo,
             in  una  somma  almeno  pari  alla  mazzetta  versata  al  compiacente  funzionario


             (24)- In dottrina v. TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 175 ss.; PROTO, Il diritto e l’immagine. Tutela
                  giuridica del riserbo e dell’icona personale, Milano, 2012; STADERINI-SILVERI, La responsabilità, cit.,
                  153 ss.; TENORE, Giurisdizione contabile sul danno non patrimoniale alla pubblica amministrazione, in
                  Foro  amm.,  1994,  2586;  FLORIS,  Danno  all’immagine  e  responsabilità  amministrativa,  in
                  www.diritto.it/articoli/amministrativo/floris; DIDONNO, Il danno all’immagine e al prestigio della pubbli-
                  ca amministrazione, Bari, 2003; MULLANO, Il danno all’immagine della P.A., in www.altalex.com.
             (25) - Per alcuni casi di danno da tangente nel mondo militare vedi Corte dei Conti, sez. II, 19 giu-
                  gno 2013, n. 421.

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