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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
pubblico sottoposto al giudizio contabile, anche se il criterio equitativo viene in
alcune sentenze ritenuto applicabile solo nel caso in cui sia impossibile o estre-
mamente difficile una diversa quantificazione del danno ancorata a parametri
certi ; talvolta la Procura della Corte dei conti contesta una somma anche supe-
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riore rispetto alle erogazioni pecuniarie illecitamente effettuate a favore dei cen-
nati funzionari o amministratori, in quanto, in base all’id quod plerumque accidit, il
vantaggio patrimoniale che l’assuntore dell’appalto di lavori e forniture è certo
di trarre dal rapporto con la P.A. (effettuando la propria offerta) è certamente
superiore all’importo indebitamente corrisposto al pubblico agente.
Di quest’ultimo indirizzo la Corte dei Conti fa spesso applicazione anche
nei confronti di dipendenti infedeli dell’amministrazione finanziaria che omet-
tano accertamenti in cambio di tangenti versate dal contribuente. In tali casi, la
(26)- Sulla quantificazione in via equitativa del danno da tangente cfr. ex pluribus Corte dei Conti,
sez. giur. Lazio, 14 marzo 2012 n. 414, in www.respamm.it; id., sez. II, 21 novembre 2000, n.
365/A, in Riv. Corte Conti, 2000, f. 6, 95; id., sez. giur. Toscana, 30 maggio 1998, n. 329/R, in
Sett. giur., 1998, IV, 377; Cass., sez. un., 2 aprile 1993, n. 3970, in Giust. civ., 1994, 3, I, 767. La
giurisprudenza prevalente ritiene in via preventiva che il danno debba essere quanto meno
pari alla tangente, trattandosi di una minor entrata (o di una maggior uscita, a seconda della
tipologia di gara pubblica), ferma restando la possibilità di una diversa e più ampia quantifi-
cazione del danno stesso: Corte dei Conti, sez. I, 30 settembre 1994, n. 139, in Riv. Corte
Conti, 1994, n. 5, 82; id., sez. I, 20 aprile 1995, n. 62, ivi, 1995, f. 2, 91; id., sez. II app., 31
maggio 2001, n. 192, in Sett. giur., 2001, IV, 301; id., sez. I, app., 18 giugno 2002, n. 202, in
Sett. giur., 2002, IV, 326; id., sez. I, app., 28 gennaio 2004, n. 28, in www.giurisprudenza.it; id.,
sez. I app., 3 febbraio 2004, n. 39, ivi.
Per la necessità che il danno da tangente sia suffragato da prove (es. perizie), vedi Corte dei
Conti, sez. riun., 28 maggio 1999, n. 16/Q (in Riv. Conte Conti, 1999, f. 3, 76) secondo cui
nelle ipotesi di danni ai beni immateriali dell’immagine, prestigio, decoro, ecc. della P.A., nel
caso di dazioni illecite di danaro (cosiddette tangenti) sono da ritenersi insufficienti i criteri
automatici di liquidazione del danno in una entità pari all’ammontare delle dazioni, senza che
il giudice dia conto dei motivi che lo hanno indotto a quantificarlo in tale misura. In terminis
Corte dei Conti, sez. riun., 15 febbraio 1991 n. 702, in Riv. Corte Conti, 1991, f. 2, 48; id., sez.
I app., 10 maggio 2001, n. 119, in Sett. giur., 2001, IV, 259. Il problema dell’utilizzo delle peri-
zie in materia è dato dalla assenza di attendibili parametri di mercato per valutare la congruità
di un prezzo di aggiudicazione, in quanto il mercato è spesso « drogato » dalla sistematica
erogazione di tangenti.
Sulla rilevanza della divulgazione giornalistica della percezione della tangente v. Corte dei Conti,
sez. giur. Sicilia, 22 aprile 1998, n. 155, in Riv. Corte Conti, 1998, f. 4, 172; id., sez. I, 30 ottobre
1998, n. 4, inedita. Sulla individuazione della tangente quale voce di danno all’immagine del-
l’amministrazione v. Corte dei Conti, sez. giur. Campania, 23 aprile 1998, n. 29, in Riv. Corte
Conti, 1998, n. 4, II, 129. Sulla valutazione equitativa del danno v. GARRI, I giudizi, cit., 139.
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