Page 99 - Rassegna 2017-2
P. 99

IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE


                  Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorità di cui
             all’articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l’autorità giudiziaria.
                  Il procedimento suddetto non si applica nei seguenti casi:
                  a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
                  b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del
             codice civile;
                  c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
                  d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consuma-
             bili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate
             dagli organi tecnici e logistici competenti.
                  L’autorità competente ai sensi dell’articolo 453, nei casi di cui alle lettere
             a),  b)  e  c),  dispone,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  gli  addebiti  a  carico  dei
             responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei
             conti se i responsabili resistono all’addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il
             comandante emette decreto di scarico.
                  Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli
             addebiti relativi al danno accertato:
                  a) il comandante dell’organismo, provvisto di autonomia amministrativa,
             se il danno presunto, riferito all’evento che lo ha determinato, non supera l’im-
             porto di euro 50mila;
                  b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un’altra autorità individua-
             ta dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configu-
             razioni organizzative, se il danno presunto non superi l’importo di euro 500mila;
                  c) l’autorità  centrale  competente,  nel  caso  di  importo  superiore  a  euro
             500mila.
                  Tali autorità:
                  a) dispongono,  salvo  quanto  previsto  dall’articolo  452,  comma  7,  sulla
             base delle risultanze dell’inchiesta amministrativa, l’addebito ai responsabili e la
             diminuzione del carico;
                  b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 del
             regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l’amministrazio-
             ne e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso
             fortuito o forza maggiore;

                                                                                      97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104