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IL DANNO ERARIALE (DIRETTO E INDIRETTO) NELLE FORZE ARMATE
Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorità di cui
all’articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l’autorità giudiziaria.
Il procedimento suddetto non si applica nei seguenti casi:
a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del
codice civile;
c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consuma-
bili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate
dagli organi tecnici e logistici competenti.
L’autorità competente ai sensi dell’articolo 453, nei casi di cui alle lettere
a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei
responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei
conti se i responsabili resistono all’addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il
comandante emette decreto di scarico.
Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli
addebiti relativi al danno accertato:
a) il comandante dell’organismo, provvisto di autonomia amministrativa,
se il danno presunto, riferito all’evento che lo ha determinato, non supera l’im-
porto di euro 50mila;
b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un’altra autorità individua-
ta dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configu-
razioni organizzative, se il danno presunto non superi l’importo di euro 500mila;
c) l’autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a euro
500mila.
Tali autorità:
a) dispongono, salvo quanto previsto dall’articolo 452, comma 7, sulla
base delle risultanze dell’inchiesta amministrativa, l’addebito ai responsabili e la
diminuzione del carico;
b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l’amministrazio-
ne e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso
fortuito o forza maggiore;
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