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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
d. danni da uso non istituzionale di beni d’ufficio ;
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e. danni da omessa osservanza di norme antinfortunistiche all’interno di
conseguenza di un sorpasso pericoloso effettuato dal conducente del veicolo del Generale e
alla presenza dello stesso - a seguito del quale avevano perso la vita quattro persone e altre due
erano rimaste ferite.
Sul tema dei sinistri auto v. id., sez. giur. Lombardia, 9 maggio 2013, n. 117, 9 maggio 2013,
n. 117 e 16 maggio 2013, n. 120.
Non sussiste la responsabilità per colpa grave di un autista militare che, piegandosi per aggiu-
stare il tappetino rimasto incastrato sotto la pedaliera, perdeva il controllo del veicolo che
andava ad urtare contro il “guard rail” e che, poi, si ribaltava per due volte; nella fattispecie, il
comportamento dell’autista non può considerarsi gravemente colpevole in quanto proprio la
circostanza che il tappetino era incastrato sotto la pedaliera poteva rendere molto difficile
manovrare i pedali per rallentare l’automezzo o per fermarlo, possibilità, quest’ultima, resa
ancora più complicata dal fatto che si stava viaggiando su un’autostrada (Corte dei Conti, sez.
giur. Lazio, 24 marzo 2004, n. 1002, in Riv. Corte Conti, 2004, f. 2, 227).
L’incarico di capomacchina attribuito ad un militare mira a porre l’incaricato in condizioni di
intervenire per correggere altrui comportamenti negligenti, non in armonia con il codice della
strada o non adeguati alle condizioni atmosferiche del momento: tale obbligo di vigilanza
attiene dunque ai comportamenti di guida e non a quelli successivi all’arresto del veicolo, sem-
pre che il posizionamento di quest’ultimo risulti corretto all’atto dello spegnimento del motore
(Corte Conti, reg. Lombardia, sez. giur., 19 febbraio 2004, n. 175, in Riv. Corte Conti, 2004, f.
1, 117).
Non si configura la colpa grave nel comportamento di un conducente di un automezzo mili-
tare con rimorchietto, che su un tratto di strada con fondo ghiacciato e con presenza di cumuli
di neve ai lati, in corrispondenza di una curva sbandi, facendo ribaltare il veicolo (Corte dei
Conti, sez. I, 13 gennaio 1997, n. 5, in Riv. Corte Conti, 1993, fasc. 3, 58).
Integra un’ipotesi di colpa grave il comportamento del militare il quale, alla guida di un auto-
mezzo di servizio, effettua una manovra di svolta a sinistra omettendo di dare la dovuta pre-
cedenza, collidendo con altra vettura che proviene da opposta direzione (Corte dei Conti, sez.
II, 25 ottobre 1996, n. 51, in Riv. Corte Conti, 1997, fasc. 2, 105).
Sussiste la colpa grave del conducente militare che, in uscita dal parcheggio, al fine di raggiun-
gere la corsia opposta, abbia attraversato la strada “in posizione di contromano”, omettendo
di dare la prescritta precedenza all’autovettura proveniente da destra, ravvisandosi in tale con-
dotta una palese e macroscopica inosservanza delle norme che disciplinano la circolazione
stradale nonché grande imprudenza e spericolatezza, pur potendo rilevare, ai fini dell’applica-
zione del potere riduttivo dell’addebito, la circostanza dell’elevata velocità con cui proveniva
l’altra vettura nonché il carattere urgente del servizio espletato (Corte dei Conti, sez. I, 27 mag-
gio 1996, n. 53, in Riv. Corte Conti, 1996, fasc. 3, 78). Da ultimo Corte dei Conti, sez. giur. Valle
D’Aosta, 11 novembre 2016, n. 6.
(9) - Sussiste la responsabilità amministrativa di un militare per il danno erariale corrispondente
all’importo delle telefonate illegittimamente effettuate per motivi privati e senza autorizzazio-
ne dall’apparecchio in dotazione dell’ufficiale di cui era segretario (Corte dei Conti, sez. giur.
Liguria, 17 maggio 2001, n. 442, in Riv. Corte Conti, 2001, f. 5, 167).
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