Page 104 - Rassegna 2017-2
P. 104

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    La Corte dei conti si è rapidamente adeguata (29)  all’indirizzo del giudice di
               legittimità.
                    Tale approdo interpretativo ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni
               Riunite della Corte dei conti che, con l’approfondita sentenza 23 aprile 2003, n.
               10/SR/QM , hanno confermato che il danno all’immagine di una pubblica
                           (30)
               amministrazione non rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 2059 del codice
               civile, ma è una delle fattispecie rientranti nella più generale figura del danno esi-
               stenziale.
                    Tale danno esistenziale consiste in un pregiudizio reddituale che prescinde
               dal reddito del danneggiato, di natura non patrimoniale (ma ben distinto dal
               danno morale soggettivo), tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qual-
               siasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar
               luogo a risarcimento sulla base di quanto disposto dall’art. 2043 c.c.
                    Le Sezioni riunite hanno dunque ribadito che il danno all’immagine deve
               essere individuato nell’ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento
               e non come danno-conseguenza, e per la sua quantificazione si può fare riferi-
               mento, oltre che alle spese già sostenute per il ripristino del prestigio leso, anche
               a quelle ancora da sostenere.
                    Successivamente la decisione n. 355 del 2010 della Consulta e diverse pro-
               nunce del giudice di legittimità richiamate nella sentenza n. 5756 del 2012 della
               Cassazione a sezioni unite hanno sposato la più corretta tesi della natura non
               patrimoniale del danno, ricondotto all’art. 2059 c.c.
                    Esso costituisce un “danno conseguenza”, anziché un “danno evento”, in quan-
               to coincide non già con il fatto lesivo, ma con la lesione (perdita di prestigio),

               (29)- La giurisprudenza contabile si è immediatamente adeguata all’indirizzo del giudice di legittimi-
                    tà, qualificando come patrimoniale il danno all’immagine: v., tra le tante, Corte dei Conti, sez.
                    giur. Umbria, 28 maggio 1998, n. 628, in Riv. Corte Conti, 1998, n. 3, II, 199 e in Panorama giuri-
                    dico, 1998, n. 4, 37; id., sez. giur. Umbria, 28 maggio 1998, n. 501, ivi, 1998, n. 4, 37; id., sez.
                    giur. Campania, 23 aprile 1998, n. 29, ivi, 1998, n. 4, 37; id., sez. I centrale, 28 aprile 1998, n.
                    109, ivi, 1998, n. 4, 37; id., sez. giur. Lombardia, 18 maggio 2000, n. 672, in Riv. Corte Conti,
                    2000, f. 4, 51; id., sez. I app., 25 marzo 2002 n. 96, in www.corteconti.it; id., sez. I, 4 febbraio 2003,
                    n. 38, in Panorama giuridico, 2003, n. 1/2, 38; id., sez. giur. Lombardia, 10 dicembre 2003, n. 1478,
                    in Riv. Corte Conti, 2004, f. 1; id., sez. app., 26 gennaio 2004, n. 27, in www.giurisprudenza.it.
               (30)- Corte dei Conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10/SR/QM, in www.giust.it, n. 4, 2003, in www.cor-
                    teconti.it, in Il lav. nella P.A., 2003, f. 5, 984, con nota di DI LEO.

               102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109