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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Tale responsabilità si configura non solo a fronte di danni subiti direttamen-
te dall’amministrazione (es. sottrazione di una somma o danneggiamento di un
arredo da parte del dipendente), ma anche quando il danno sia stato subito indi-
rettamente dalla P.A. (con azione proposta dalla Procura contabile necessaria-
mente dopo il giudicato ), chiamata innanzi al giudice ordinario (o, oggi, anche
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innanzi al giudice amministrativo) a risarcire, ex art. 28 cost., il terzo danneggia-
to dal proprio lavoratore durante l’attività di servizio (es. danni risarciti dall’am-
ministrazione della difesa ad un terzo ferito da un militare a causa dell’imperito
uso di arma da fuoco; danni risarciti dalla P.A. ad una impresa illegittimamente
esclusa da una aggiudicazione dai membri della commissione di gara; danni
risarciti dalla P.A. ad un paziente di una struttura ospedaliera pubblica leso da
pensioni, controlli, Milano, 2013, 26 seg.; TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, Le cinque
responsabilità del pubblico dipendente, Milano, II ed., 2013; CORPACI, Ambito e funzioni della respon-
sabilità amministrativa e della relativa giurisdizione, relazione scritta nel Convegno di studi giuridici
in occasione del 150° anniversario della istituzione della Corte dei Conti, tenutosi a Roma presso
l’aula delle sezioni riunite della Corte dei Conti l’11 dicembre 2012; ALTIERI, La responsabilità
amministrativa per danno erariale, Milano, 2012; GARRI (a cura di), La Corte dei conti, controllo e giu-
risdizione, contabilità pubblica, Milano, 2012; DELLA VENTURA, I giudizi di responsabilità, in
FORMULARIO DEL PROCESSO CONTABILE, Milano, 2012, 135 ss.; SANTORO, Manuale di contabilità
e finanza pubblica, Maggioli, 2012; GIOMI, Il sistema delle prove nei giudizi davanti alla Corte dei Conti,
Torino, 2011; SANTORO, L’illecito contabile e la responsabilità amministrativa, Maggioli, 2011;
MERCATI, Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile quindi anni dopo la regionalizzazione:
problemi attuali e prospettive future, in Riv. Corte Conti, 2011, IV, 488; ATELLI (a cura di), Lineamenti
di diritto processuale contabile, Roma, 2009.
(2) - Sulla necessità di un previo giudicato risarcitorio di condanna della P.A. innanzi al g.o. (o al
g.a.) prima di esperire un’azione per danno indiretto da parte della Procura contabile davanti
alla sezione giurisdizionale, v. la recente accurata sentenza Corte dei Conti, sez. giur.
Lombardia, 29 luglio 2016, n. 136 (in www.corteconti.it) che, richiamando altri precedenti e,
soprattutto, riportandosi ad una corretta lettura ed esegesi della basilare e vincolante sentenza
14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (che, contrariamente
a quanto affermato in talune frettolose sentenze d’appello, impone il previo giudicato prima
della rivalsa giuscontabile), confuta l’avverso indirizzo giurisprudenziale acriticamente preva-
lente (Corte dei Conti, sez. II app., 11 febbraio 2016 n. 139; Corte dei Conti, App. Sicilia, 2
dicembre 2014, n. 474; id, I app., 13 marzo 2014, n. 402; id, 14 gennaio 2014, n. 43; id., 14 set-
tembre 2015, n. 483; id., sez. giur. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 122; id., sez. giur. Toscana,
10 settembre 2014, n. 161) tendente ad ammettere una azione per danno indiretto in sede con-
tabile anche a fronte di mere condanne esecutive, ma non in giudicato, del g.o., dando una
faziosa e parziale lettura della cennata sentenza 14/QM delle sezioni riunite che non conferma
affatto tale lettura. Sul tema v. TENORE, Il danno erariale cosiddetto indiretto è configurabile ed aziona-
bile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A., in www.giustamm.it, n. 8, 2016.
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