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CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
In virtù di ciò, nel 1999 il legislatore dichiara l’equipollenza al titolo di
TPALL(11) del diploma di “Ispettore Sanitario”, ai soli fini dell’esercizio pro-
fessionale e dell’accesso alla formazione post-base, conseguito a quella data
(17 marzo 1999(12)) dal personale specializzato in “Antisofisticazioni e Sanità”
in servizio presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e sue arti-
colazioni.
Nel 2008, con decreto ministeriale di riordino del Comando Carabinieri
per la tutela della Salute, verranno ampliati i compiti del Reparto Speciale e, con
l’inclusione di materie quali la lotta al doping e la tracciabilità del farmaco, si
struttureranno definitivamente le attuali cinque macro aree di riferimento per
l’attività istituzionale:
- alimentare (alimenti e bevande, fitofarmaci, ecc.);
- sanitaria (assistenza sanitaria ed ospedaliera, contrasto al doping, sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, produzione e commercializzazione di sostanze stu-
pefacenti, anti-tabagismo, sicurezza chimica, ecc.);
- farmaceutica;
- veterinaria;
- dei prodotti (che comprende dispositivi medici, cosmetici, giocattoli,
macchine e prodotti in genere).
Verranno, inoltre, richiamate le attribuzioni già conferite in materia di alta
vigilanza sanitaria a tutela dell’interesse nazionale, con particolare riferimento
alle indagini di polizia giudiziaria volte alla repressione delle sofisticazioni e
contraffazioni alimentari a tutela della salute pubblica, più che alla vigilanza igie-
nico-sanitaria, devoluta, come detto, alle Regioni ed, in particolare, ai Servizi di
Prevenzione delle AUSL, ovvero ai “Tecnici della Prevenzione”.
Nelle intenzioni del Legislatore viene, quindi, definitivamente sancita la
volontà di affidare al reparto speciale dell’Arma la conduzione di indagini di
rilevanza nazionale in materia sofisticazioni alimentari, volte alla repressione di
quei reati previsti e puniti dal Capo II del Titolo VI del Codice Penale(13).
(11) - Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (pubblicata nella G.U. n. 50 del 2 marzo 1999).
(12) - Data di entrata in vigore della legge di cui alla nota precedente.
(13) - Titolo VI c.p., Dei delitti contro l’incolumità pubblica; Capo II, Dei delitti di comune pericolo mediante
frode.
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