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CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Nel 1978, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale segnerà la prima
grande riforma sanitaria del Paese. Ciò determinerà una riserva esclusiva di
materie in cui lo Stato continuerà ad esercitare le funzioni amministrative di
indirizzo e coordinamento, che coincideranno, nelle intenzioni del legislatore,
anche con i futuri settori di competenza dei NAS(8).
Si tratta, per citarne alcune, della profilassi internazionale delle malattie
infettive e diffusive, anche in materia veterinaria, dell’assistenza sanitaria e far-
maceutica in tutte le sue accezioni, dei prodotti alimentari e non-alimentari, ivi
compresa l’omologazione di macchine ed impianti.
Nel 1979, con decreto del Ministro della Sanità si realizzerà un altro signi-
ficativo passo in avanti nel percorso di completamento del quadro operativo
della Specialità. Verranno, infatti, formalmente attribuite competenze in tema di
controllo sulle materie di cui si è detto e la dipendenza funzionale rimarrà
accentra al Ministero stesso, svincolandola, dunque, da quella delle Autorità
Sanitarie periferiche, verso cui i NAS continueranno, invece, a mantenere quella
potestà di proposta di cui si è fatto cenno in apertura.
Il trasferimento del potere di direttiva a livello centrale implicherà eviden-
temente anche un sensibile cambiamento nelle strategie di vigilanza e controllo
adottate dal Comando centrale che, da un ambito iniziale, prettamente locale,
amplieranno il campo d’azione a “(…) questioni aventi carattere pluriregionale
o che investono l’intero territorio dello Stato e rendono indispensabile la tutela
dell’interesse nazionale (…)”. Si porranno, quindi, le basi per le competenze di
“alta vigilanza” in materia sanitaria che verranno ufficialmente devolute, come
vedremo, a dieci anni di distanza.
In particolare, agli “(…) Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri (…)” dei NAS
verranno attribuite le “(…) funzioni di controllo e vigilanza igienico-sanitaria
nelle materie (…) di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, limitatamente
all’adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile ed urgente (…)”.
Tale inciso evidenzia chiaramente l’innalzamento del livello di intervento dello
speciale Reparto verso la cura di interessi diffusi per la collettività, più che limi-
tarsi alle questioni di rilievo prettamente locale, attribuzione che permane tut-
t’oggi nell’adempimento dei compiti d’Istituto.
(8) - Art. 6, legge 833/1978.
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