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CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Orbene, proprio nelle modalità operative, descritte nel decreto in esame,
è possibile cogliere il significativo elemento di novità in capo alla Specialità,
rispetto al Carabiniere “tradizionale”, che peraltro, caratterizzerà significativa-
mente il profilo professionale del futuro specialista delle “antisofisticazioni” e,
per gli anni a venire, distinguerà nettamente gli istituendi “Nuclei per la preven-
zione delle sofisticazioni alimentari” dai restanti reparti territoriali dell’Arma.
Fra le attività tipiche del Carabiniere del NAS “compare”, infatti, quel
potere di campionamento e sequestro cautelativo-sanitario “(…) dei generi ali-
mentari sospettati di sofisticazione o di adulterazione (…)” che rappresenta
ancora oggi una prerogativa esclusiva degli organi di controllo funzionalmente
dipendenti dall’Autorità Sanitaria. In tale contesto, la dipendenza funzionale
rappresenta un altro importante presupposto ordinativo che caratterizzerà
l’azione del Reparto fino ai nostri giorni, pur assumendo configurazioni diver-
sificate nel corso degli anni, a seconda delle competenze che, di volta in volta,
verranno attribuite al Reparto.
Il decreto istitutivo del 1962 e il relativo documento ordinativo del
Comando Generale dell’Arma, infatti, sanciscono che i NAS avrebbero dovuto
rispondere, ai fini dell’impiego, direttamente all’Autorità Sanitaria, ovvero al
“(…) Ministero della Sanità tramite i competenti organi provinciali (…)”, ovve-
ro operare “(…) su direttive dei medici provinciali (…)”, dando anche la possi-
bilità al veterinario provinciale di avvalersi della loro opera, sempre “(…) previ
accordi con i medici provinciali (...)”. In sintesi tutti organi periferici del
Ministero della Sanità, a loro volta coordinati sul territorio dal Prefetto, ai quali
restava, quindi, vincolato l’operato dei NAS.
La possibilità di attivazione autonoma, pur sempre prevista, appare inizial-
mente del tutto residuale in considerazione che i predetti Uffici sanitari, a
seconda delle competenze, avrebbero dovuto, comunque, gestire il “(…) pro-
gressivo sviluppo (…)” delle attività autonomamente avviate.
Con l’emanazione del decreto del 5 novembre 1963, a circa un anno dal-
l’istituzione dei NAS, il citato conferimento di poteri troverà anche una sua for-
male realizzazione ed una più compiuta affermazione, grazie alla previsione
normativa che concedeva la possibilità di procedere a ispezioni amministrative,
senza limiti di orari, nei luoghi di preparazione, produzione e commercio delle
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