Page 60 - Rassegna 2017-1_4
P. 60

CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

      Verrà dunque affidato alle Regioni un potere di vigilanza, esercitato attra-
verso propri servizi ispettivi, e al Ministro della Sanità un potere di alta vigilanza
mediante l’opera dei NAS, oltre che dei “(…) propri uffici (…)”(9).

      Sempre in chiave di razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, va
ricordato il riordino di alcune figure professionali avviato con la riforma del
1992 e ultimato quasi dieci anni più tardi. In particolare, con la soppressione
delle “arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, e l’istituzione delle “professioni
sanitarie”, viene affidato al Ministro della Salute il compito di individuare le sin-
gole figure professionali di riferimento per l’area sanitaria, tutte di livello uni-
versitario, ai cui ordinamenti didattici verrà fatto rinvio per la determinazione
dei singoli profili professionali.

      In tema di professioni sanitarie di nuova concezione, il Ministro della
Sanità individuerà, con proprio decreto, un’area “tecnica della prevenzione”,
alle quali riserverà compiti di “(…) prevenzione, verifica e controllo in materia
di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e lavoro, di igiene degli ali-
menti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica veterinaria (…)”, nell’ambito
della ripartizione delle materie già devolute alle neo istituite Aziende Sanitarie
Locali (che, pertanto, prenderanno l’acronimo “AUSL”).

      Tra le nuove figure professionali dell’area sanitaria della prevenzione verrà
creata ex novo quella del “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e luoghi di
lavoro” (TPALL) a cui un Decreto del Ministro della Sanità del 1997 attribuirà
compiti di “(...) prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di
igiene e sanità pubblica veterinaria (...), di prodotti cosmetici (...)” e di “(...) pre-
venzione sanitaria (...)” in generale, e stabilirà, inoltre, un percorso formativo

(9) - Art. 8, D.Lgs. 266/1993: “(…) 1. Il Ministro della sanità, nell’esercizio del potere di alta vigilanza e ai
      fini di cui all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 [(…) Le Regioni, nell’eser-
      cizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il
      rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con partico-
      lare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la
      verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell’esercizio del potere di
      alta vigilanza (art. 10, co. 2, D.Lgs. 502/92)], interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell’Arma
      dei carabinieri (…)”;
      2. Il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell’Arma dei carabinieri per la repressione delle
      attività illecite in materia sanitaria (…)”.

58
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65