Page 57 - Rassegna 2017-1_4
P. 57

IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA:
                   IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

sostanze alimentari e delle bevande e di proporre al medico provinciale l’ado-
zione di provvedimenti di competenza ai fini di tutela della salute pubblica.

      Con il citato decreto, si viene dunque a realizzare, in capo agli “(…)
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria dei Nuclei Antisofisticazioni dell’Arma
dei Carabinieri (…)”, il riconoscimento, a tutti gli effetti, dei poteri tipici di una
nuova figura professionale, l’“Ispettore Sanitario”, equivalente ai “Vigili Sanitari”
provinciali e comunali, inseriti negli organici dell’allora Ministero della Sanità
accanto alle “Guardie di Sanità”, posti alle dipendenze degli “Ufficiali Sanitari”(7).

      Verranno di conseguenza pianificati ed avviati, di concerto con il Ministero
della Sanità ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i primi corsi di
specializzazione in “Antisofisticazioni e Sanità”, al termine dei quali i sottufficiali
ammessi conseguiranno la suddetta qualifica, abilitante allo svolgimento dell’at-
tività amministrativa tipica in ambito alimentare e sanitaria in generale.

      Nel 1975 si comincerà a realizzare l’attribuzione di poteri e competenze
specifiche anche in ambiti “non alimentari”, afferenti in modo particolare la
tutela della salute pubblica, grazie ai decreti del 17 marzo e 24 aprile. Le aree
oggetto di vigilanza e controllo verranno estese ai settori dell’assistenza ospe-
daliera e della “(…) sanità marittima, aerea e di frontiera, della produzione dei
fitofarmaci e dei presidi della derrate alimentari immagazzinate, della produzio-
ne, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei
preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus,
sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e pro-
dotti assimilati (…)”.

      Anche tali ambiti di intervento presuppongono per il Reparto la dipen-
denza dal Ministero della Sanità. Con l’introduzione di materie afferenti l’area
sanitaria e chimico-farmaceutica, si delineerà, quindi, l’assetto pressoché defini-
tivo delle competenze della Specialità.

(7) - Art. 17, Legge 441/1963: “Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, produzione e com-
      mercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e di reprimere le infrazioni alla Legge
      283/1962 e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. A tal
      fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualsiasi momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella
     provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla
     preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute
     pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l’adozione dei provvedimenti di competenza (…)”.

                                                                                       55
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62