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IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA:
IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
“dedicato”, di durata triennale, in seno alle facoltà di medicina e chirurgia, ove il
conseguimento del titolo sarà anche abilitante per l’esercizio della professione.
In particolare, il TPALL., eserciterà la propria professione nell’ambito dei
Servizi di prevenzione, controllo e vigilanza delle AUSL e, tra le altre cose,
“vigila e controlla la qualità degli alimenti e delle bevande destinati all’alimenta-
zione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a succes-
sive indagini; vigila e controlla i cosmetici, collabora con l’amministrazione giu-
diziaria per indagini sui reati (…) sulle condizioni di igiene e sicurezza degli ali-
menti e delle bevande; vigila e controlla quant’altro previsto da leggi e regola-
menti in materia di prevenzione sanitaria ed ambientale nell’ambito delle pro-
prie competenze (…)”.
A partire dagli anni Ottanta, dunque, alla luce della repentina evoluzione
normativa in materia sanitaria, in particolare di quella relativa agli alimenti e alle
bevande di origine comunitaria, è stato ritenuto, a livello centrale, di innalzare
le competenze tecniche del personale operante nel settore della vigilanza e con-
trollo, già devoluto alle Regioni, individuando una nuova figura professionale ed
equiparandovi ex lege le competenze professionali già in servizio nell’ambito
delle AUSL, ovvero quelle dell’“Ispettore Sanitario” e delle “Guardie di sanità”
(Il riferimento è agli Ispettori Sanitari delle AUSL che vennero tutti “riconver-
titi” in Tecnici della Prevenzione).
Con la “scomparsa” degli Ispettori Sanitari dalle AUSL, pur senza una
formale abrogazione della relativa qualifica(10), e la nascita di una nuova profes-
sione sanitaria con analoghi compiti ed attribuzioni, ma percorsi formativi
completamente differenti, si assiste dunque di fatto alla perdita di validità ed
efficacia della normativa preesistente in materia di figure professionali cui attri-
buire compiti di vigilanza e controllo in ambito alimentare, con il risultato di
rendere anacronistica oltre che superate la qualifica ancora in capo ai militari
del NAS.
(10) - L’allegato 2 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, recante “Disposizioni legislative di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 2462”,
riportante gli “atti salvati dall’elenco delle abrogazioni allegato al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, così
come convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9”, non contemplando tra le singole disposizioni
che restano in vigore l’art. 17 della citata legge 441/1963, sancisce, di fatto, l’abrogazione
della figura dell’Ispettore Sanitario.
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