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LEGISLAZIONE

Art. 6. Comitato metropolitano

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 della legge 1°(gradi) aprile 1981,
n. 121, per l’analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana
relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano,
copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sinda-
co del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sin-
daci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni
del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell’ambito territoriale interes-
sato.
2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o
altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7. Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte

1. Nell’ambito degli accordi di cui all’ articolo 3 e dei patti di cui all’articolo 5, possono
essere individuati specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio
e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo pos-
sono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai
sensi dell’articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e
soggetti privati.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8. Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado
del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferi-
mento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche interve-
nendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevan-
de alcoliche e superalcoliche.»;
2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare
le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle
città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo
svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore
a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e supe-

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