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ralcoliche.».
b) all’articolo 54:
1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contra-
stare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con
impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita
occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di
sostanze stupefacenti.».
2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni
possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II - Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano

Art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle
infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere
condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in
violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.
Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato,
nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è
stato commesso il fatto.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli
688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei con-
fronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui
al medesimo comma.
3. Fermo il disposto dell’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono
musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della
cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle
quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, l’autorità competente è il sindaco del comu-
ne nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti
dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune
competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro
urbano.

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