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LEGISLAZIONE

Art. 10. Divieto di accesso

1. L’ordine di allontanamento di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma
2, è rivolto per iscritto dall’organo accertatore, individuato ai sensi dell’articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l’efficacia trascor-
se quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla
sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, aumen-
tata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore
competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-
sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore,
qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre,
con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di
accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel
provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le
esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a
due anni, qualora le condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da
soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel
corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il
responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi
o nelle aree di cui all’articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della
pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree
specificamente individuati.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 9, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’interno determina i
criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed ope-
rativa, tra le Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n.
121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell’ambito delle risorse umane, strumen-
tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11. Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell’esercizio delle funzioni di
cui all’articolo 13 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al
numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la
sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

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