Page 337 - Rassegna 2017-1_4
P. 337

GAZZETTA UFFICIALE

Art. 16. Modifiche all’articolo 639 del codice penale
1. All’articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai
fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura
dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese
o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la
prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate
nella sentenza di condanna.».
Art. 17. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.
Art. 18. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.

                                                                                         335
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342