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GAZZETTA UFFICIALE

2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l’impiego della Forza pubblica per
l’esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che tengono conto della
situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei
possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari
degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi
diritto dalle regioni e dagli enti locali.
3. L’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell’atto con il
quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi
di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente
nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la
cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.

Art. 12. Disposizioni in materia di pubblici esercizi

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai
sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della
misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’ar-
ticolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
2. All’articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola:
«vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».

Art. 13. Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o
in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi

1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado
di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupe-
facenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all’interno o nelle immediate
vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui
all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di
sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente
indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore
a cinque.
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli
ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di
due anni, una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della
Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente compe-
tente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

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