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LEGISLAZIONE
Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 42 del 20 febbraio 2017)
Capo I - Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e
della sicurezza urbana
Sezione I - Sicurezza integrata
Art. 1. Oggetto e definizione
1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell’articolo 118, terzo comma,
della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la pro-
mozione della sicurezza integrata.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l’insieme degli inter-
venti assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione
di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territo-
riali.
Art. 2. Linee generali per la promozione della sicurezza integrata
1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e
sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza
integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in
sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svol-
gimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istitu-
zionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la
polizia locale.
Art. 3. Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
1. In attuazione delle linee generali di cui all’articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione
della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della for-
mazione e dell’aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli
accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell’ambito delle proprie competenze e
funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza
integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l’adozione di misure di sostegno finanziario
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