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GAZZETTA UFFICIALE
(CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai
fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento,
è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero
dell’interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all’articolo
12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
2. All’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera
q-quater), è inserita la seguente: «q-quinquies) le controversie relative alle decisioni
adottate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzio-
ne, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)».
Art. 16. Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di
sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo
1. All’articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera
m-quinquies) è inserita la seguente: «m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-
legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155».
Art. 17. Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in
mare
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l’articolo 10-bis è inserito il
seguente: «Art. 10-ter (Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati
in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di
salvataggio in mare). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento
irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a segui-
to di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le opera-
zioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e
14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu-
gno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale,
sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla pos-
sibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in
adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013
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