Page 320 - Rassegna 2017-1_4
P. 320

LEGISLAZIONE

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsio-
ne» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell’esecuzione
di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14
del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per
ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’ese-
cuzione del respingimento o dell’espulsione»;
2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea»;
3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del
richiedente all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un
collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo
si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa
tra i Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilità di udire quanto vi viene detto. E’ sempre consentito al difensore, o a un
suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore
della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39, secondo comma, della
legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne
attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio
dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell’osservanza delle disposizioni di
cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l’audizione del richie-
dente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove
si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle opera-
zioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizio-
nale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo
35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rima-
ne nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo arti-
colo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazio-
nale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;
c) all’articolo 14:
1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell’articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all’articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei
casi di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
1°(gradi) settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo

318
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325