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GAZZETTA UFFICIALE

3-septies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-ter, il
responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto
di legge.»;
b) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Commissioni territoriali dispongono l’audizione dell’interessato tramite comuni-
cazione effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Verbale del colloquio personale). - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi
audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconosci-
mento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua
a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L’interprete, subito dopo la conclu-
sione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni
necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell’interessato, anche relative alla sussi-
stenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato
atto in calce al verbale di trascrizione.
2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della
Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall’interprete. Il richiedente sot-
toscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascri-
zione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del
Ministero dell’interno, con modalità che ne garantiscono l’integrità, la non modificabilità
e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.
4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale,
la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all’autorità giudi-
ziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richie-
dente l’accesso alla videoregistrazione.
6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei
dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti.
7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell’audizione
è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere video-
registrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l’autorità
decidente adotti una decisione.
8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d’intesa tra i Ministeri della
giustizia e dell’interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è
adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il
Garante per la protezione dei dati personali.»;
d) all’articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell’articolo 19, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti:
«salvo gli effetti dell’articolo 35-bis, commi 3 e 4»;

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