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GAZZETTA UFFICIALE
per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato
il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revo-
ca o la cessazione.
3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una
struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
la struttura o il centro ha sede.
4. Per l’assegnazione dei procedimenti di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo
al luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convali-
da.
5. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio pre-
visto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l’attore ha la dimora.
Art. 5. Competenze del Presidente della sezione specializzata
1. Nelle materie di cui all’articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente
del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Capo II - Misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle com-
missioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazio-
ne dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti
giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli
altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. Misure di supporto
ad interventi educativi nella materia dell’esecuzione penale esterna e di messa alla
prova
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimen-
to della protezione internazionale sono validamente effettuate nell’ultimo domicilio
comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richie-
dente è accolto o trattenuto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.
3-bis. Salvo quanto previsto ai commi 3-ter e 3-quater, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale
all’ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della
Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della
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