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LEGISLAZIONE
- provincia dell’Ufficio dell’Autorità Giudiziaria sopra indicata (ad esempio: “RM”);
- numero di procedimento penale/anno di riferimento (ad esempio: “PP.1234/2016
RGNR”);
- laboratorio delle Forze di polizia individuato all’Autorità giudiziaria per l’inserimento in
Banca Dati (art. 2, comma 1, lettera m), del Regolamento);
- motivazione (fattispecie di reato oggetto del procedimento penale, ad esempio: “CP
art. 628, Rapina”);
- indicazione del numero complessivo dei profili del DNA oggetto della trasmissione (ad
esempio: “3”);
- il numero di riferimento specifico del profilo del DNA trasmesso (ad esempio: “1 di 3”);
- standard internazionale di riferimento utilizzato per la tipizzazione del DNA (ad esem-
pio: “ISO9001”, “ISO/IEC 17025”, ecc.).
L’applicazione informatica messa a disposizione dalla BDN-DNA, prima di consentire
la trasmissione telematica, richiede all’operatore del laboratorio dell’istituzione di ele-
vata specializzazione di autocertificare ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, l’accreditamento a norma EN ISO/IEC 17025, cliccando su un apposito
pulsante.
Il Titolare e il Responsabile (se designato) del trattamento dei dati presso il laboratorio
delle istituzioni di elevata specializzazione controllano che le operazioni avvengano nel
rispetto delle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle istruzioni
da essi impartite, anche per quanto concerne il profilo della sicurezza.
Gli incaricati del trattamento dei profili del DNA presso il laboratorio della istituzione di
elevata specializzazione sono designati per il compimento delle operazioni di tratta-
mento dal Titolare o Responsabile (se designato) del trattamento dei dati del laborato-
rio, secondo le modalità stabilite dall’articolo 30 del Codice.
L’accesso all’applicazione informatica per la trasmissione dei dati e informazioni sopra
indicati è consentito al Titolare, al Responsabile (se designato), agli incaricati del trat-
tamento, attraverso l’impiego di un sistema di autenticazione con livello di sicurezza 2,
definito nell’Allegato A del presente decreto.
Il portale per lo scambio dati - IXP acquisisce, dall’applicazione, il profilo del DNA,
l’elettroferogramma ed i dati trasmessi dal laboratorio e li pone a disposizione del labo-
ratorio delle Forze di polizia individuato dall’Autorità Giudiziaria.
Gli incaricati del trattamento dei dati, del laboratorio delle Forze di polizia individuato
dall’Autorità Giudiziaria, inseriscono il profilo del DNA nel software CODIS in modalità
“doppio cieco” e l’elettroferogramma nel sistema per la conservazione per gli elettrofe-
rogrammi.
I canali di comunicazione utilizzati sono soggetti a controllo di firewall alle due estremi-
tà, come di seguito riportato in Figura 3.
La Figura 3 mostra i componenti dell’architettura IT che permettono la trasmissione alla
BDN - DNA dei profili del DNA da parte dei laboratori delle istituzioni di elevata specia-
lizzazione e l’inserimento dei profili del DNA da parte dei laboratori delle Forze di poli-
zia e del Laboratorio centrale.
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