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GAZZETTA UFFICIALE
con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e
di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la
spesa di 6.785 euro a decorrere dall’anno 2017.
Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate
1. Le sezioni specializzate sono competenti:
a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul
territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o
dei loro familiari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allonta-
namento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui
all’articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida
dei provvedimenti previsti dall’articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30;
c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la
convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la pro-
roga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma del-
l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 10-
ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto,
nonché dell’articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all’ar-
ticolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;
d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi
di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti
dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, di cui all’articolo 30,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di
accertamento dello stato di apolidia.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che
presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice
di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in
composizione monocratica.
Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni
1. Le controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, sono assegnate alle
sezioni specializzate secondo il seguente criterio:
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