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LEGISLAZIONE
e) all’articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedi-
menti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le
modalità di cui all’articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovve-
ro di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze
di polizia.»;
f) all’articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dall’articolo 19 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre
2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 35-bis»;
2) al comma 2-bis, le parole: «dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo
1°(gradi) settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 35-bis,
commi 4 e 13»;
g) dopo l’articolo 35 è inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione interna-
zionale). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti pre-
visti dall’articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può
essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rap-
presentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sotto-
scrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la
medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi
all’autorità consolare. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei
confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal pre-
sente comma sono ridotti della metà.
3. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impu-
gnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di tratte-
nimento in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento
della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo
32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis,
comma 2, lettera c).
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l’efficacia esecutiva del provve-
dimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragio-
ni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato
entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preven-
tiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la
sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con
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