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GAZZETTA UFFICIALE
35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modifi-
cazioni,»;
4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle
seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione prote-
zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea;»;
d) dopo l’articolo 22, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità
sociale). - 1. I prefetti promuovono, d’intesa con i Comuni, anche nell’ambito dell’attività
dei Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all’imple-
mentazione dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in
attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni
normative vigenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di
strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso
la stipula di appositi protocolli di intesa.
3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al
comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazio-
ni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al set-
tore dell’immigrazione e dell’asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i ser-
vizi di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati
con priorità ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al presente comma».
Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per
motivi umanitari e di protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazio-
ni:
a) all’articolo 9:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo
straniero titolare di protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma l,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica “anno-
tazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato mem-
bro] il [data]”. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per sog-
giornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la
responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e
nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima
del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura “protezione interna-
zionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]” è aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l’indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata tra-
sferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di
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