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LEGISLAZIONE

l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale
dell’Am-ministrazione civile dell’Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in
deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l’an-
no 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall’anno 2018.

Art. 13. Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio
sociale e mediatore culturale

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure
di sostegno all’attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle
nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comu-
nità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della
giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali,
anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per l’assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale
da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico peda-
gogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore cul-
turale e, comunque, nell’ambito dell’attuale dotazione organica del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità.
2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previ-
sti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all’articolo 4,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all’articolo 30, comma 2-bis, del decre-
to legislativo n. 165 del 2001.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l’anno
2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall’anno 2018.

Art. 14. Disposizioni urgenti per la sicurezza e l’operatività della rete diplomatica e consolare

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il
contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 genna-
io 1967, n. 18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro
101.500 per l’anno 2017, di euro 207.060 per l’anno 2018, di euro 242.604 a decorrere
dall’anno 2019.

Capo III - Misure per l’accelerazione delle procedure di identificazione e per la defini-
zione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all’unione europea
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti

Art. 15. Rifiuto di ingresso

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito
il seguente: «6-bis. Nei casi di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento

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