Page 319 - Rassegna 2017-1_4
P. 319

GAZZETTA UFFICIALE

Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei
sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provve-
dimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regola-
mentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all’estero di effettuare il
deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il depo-
sito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non
sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150

1. Al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, pro-
tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo
in cui il ricorrente ha la dimora»;
b) all’articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite
dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea»;
c) l’articolo 19 è abrogato;
d) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia). - 1. Le
controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito
sommario di cognizione.
2. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazio-
ne, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del
luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
e) all’articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il
ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specia-
lizzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea, del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il prov-
vedimento impugnato».

Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) all’articolo 4, comma 1, le parole: «dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legisla-
tivo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 35-
bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
b) all’articolo 6:

                                                                                         317
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324